La sostituzione dei macchinari obsoleti è incentivata dal Piano Transizione 5.0 attraverso una procedura snella e un riconoscimento automatico del risparmio energetico minimo, a patto che il bene da sostituire abbia terminato il piano di ammortamento da almeno due anni.
Da parte delle aziende coinvolte sono però emerse diverse questioni che MCE – Mostra Convegno Expocomfort lo scorso febbraio ha provato ad affrontare. Tra queste c’è chi ha chiesto se per la sostituzione di macchinari obsoleti, bisogna redigere l’algoritmo di risparmio? E se sì, può approfondire meglio la modalità di dimostrazione delrisparmio?
Alla domanda risponde il dott. Luca Moliterni, consulente di CNA Lombardia per le tematiche riguardanti la finanza agevolata, l’innovazione digitale, i Piani 4.0 / 5.0 e titolare della società di consulenza W.e&Tech.
Allo stato attuale la normativa prevede che il miglioramento dell’efficienza energetica può essere documentato attraverso evidenze prodotte dai costruttori o da altri soggetti competenti, basate su metodologie standardizzate e riconosciute a livello internazionale, quali, a titolo esemplificativo:
a) dichiarazioni del costruttore o perizie asseverate attestanti:
- la conformità del bene agli standard della serie ISO 14955 o ISO 12759;
- la conformità del bene agli standard delle serie IEC 61800 o IEC 60034;
- la conformità del bene agli standard della serie EN 50598;
- utilizzo di componenti conformi ai regolamenti UE specifici (fra i quali, ad esempio, i regolamenti UE: 2019/1781, 2019/1783, 2019/1784, 2015/1095, UE 2019/2018, 2016/2281) in sostituzione di analoghe unità, anche di diversa taglia, adottate dal macchinario obsoleto sostituito;
b) report di prova prodotti dal costruttore secondo l’articolo 9 della ISO 14955-2;
c) certificati di audit condotti da organismi accreditati che dimostrino il rispetto degli standard di efficienza energetica più aggiornati tra quelli disponibili internazionalmente.
In sintesi, rimane l’obbligo di certificazione e il calcolo del risparmio in TEP equivalenti, consentendo però ai certificatori di effettuare le proprie analisi su documentazione standardizzata già esistente. È compito del tecnico incaricato, ovvero del soggetto certificatore, verificare quale sia la documentazione tecnica e normativa idonea a tal fine, sebbene una analisi puntuale, a detta dello scrivente, rimane la soluzione tecnicamente più valida e che permette di conseguire dei dati incontrovertibili.