Con la recente sentenza n.8878/2025 la Corte Tributaria di primo grado di Napoli ha chiarito che se il contribuente paga in ritardo le rate COMUNQUE NON DECADE DALLA RATEAZIONE con Agenzia Riscossione (si veda sentenza su www.centrostudisances.it – sez. Documenti).
La sentenza analizza la normativa al riguardo (ossia l’art. 19 del Dpr 602/73) la quale prevede che la decadenza della rateazione si verifica SOLO in caso di mancato pagamento di otto rate e non in caso di ritardo. Pertanto, secondo i giudici partenopei il contribuente può rimettersi in riga con la rateazione pagando (anche se in ritardo) le rate arretrate.
Si pone tuttavia il problema di capire cosa fare nel caso in cui Agenzia Riscossione non dovesse accettare il pagamento in ritardo e dunque dovesse ritenere il contribuente ancora decaduto (ricordiamo che una volta decaduto dalla rateazione il contribuente può subire pignoramenti e ipoteche sui suoi beni).
In questo caso l’unica alternativa (oltre al pagamento dell’importo dovuto in un’unica soluzione) potrebbe essere quella di ricorrere al giudice con un provvedimento d’urgenza.
Sul punto, si segnala l’ordinanza del Tribunale di Lecce datata 8.06.2017 a seguito di un ricorso d’urgenza proposto da una società difesa in giudizio dall’Avv. Matteo Sances. Il Tribunale, nel condannare il concessionario dichiara “non vi è dubbio, infatti, che la revoca, per intervenuta decadenza del debitore, dell’ammissione al piano di rateizzazione … poteva avvenire solo in caso di mancato pagamento di otto rate …” (si veda ordinanza del Tribunale di Lecce del 8.06.2017 su www.centrostudisances.it – sez. Documenti).