Pignoramento esattoriale annullato: “Gli interessi sono illegittimi”

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Il Tribunale di Lecce, con una sentenza unica nel suo genere, dichiara per la prima volta illegittimi gli interessi applicati da Agenzia della Riscossione in un pignoramento esattoriale (sentenza Trib. Lecce 730/2025).

Nel caso in questione una società della provincia di Lecce – assistita dall’Avv. Matteo Sances –  aveva contestato un pignoramento esattoriale poiché le pretese non erano dovute (in quanto già pagate) e anche perché gli interessi applicati venivano ritenuti errati.

Ebbene, il Tribunale oltre ad annullare il pignoramento e ad accertare la non debenza di oltre 400 mila euro di tributi analizza gli interessi applicati da Agenzia Riscossione. In particolare, il giudice dichiara illegittimi gli interessi applicati sui contributi previdenziali poiché per queste pretese è prevista una norma speciale (ossia l’art.116 della legge n.388/2000).

La sentenza, infatti, analizza l’art. 116 della legge n.388/2000 dichiarando “Il combinato disposto dei commi 8 e 9 della disposizione normativa da ultimo citata porta a concludere che l’Inps possa applicare le somme aggiuntive, a titolo di sanzione civile, solo in caso di mancato pagamento delle pretese contributive e che tali somme non possono comunque superare il limite del 40% dei contributi dovuti, iniziando a maturare gli interessi di mora esclusivamente al superamento di tale limite”.

Riassumendo, dunque, la norma prevede solo per gli atti contributivi scaduti (e quindi in caso di cartelle esattoriali o avvisi di addebito relativi a contributi Inps non pagati entro 40 giorni dalla notifica) i seguenti accessori:

1)    Applicazione di sanzioni civili che aumentano ogni anno fino ad arrivare massimo al 40% dei contributi non pagati;

2)    Applicazione di interessi di mora sui contributi solo al momento in cui le sanzioni raggiungono il predetto 40%.

Ne deriva, quindi, che risultano illegittimi gli interessi di mora applicati su tali pretese laddove le sanzioni civili non siano state ancora irrogate e/o comunque non abbiano raggiunto il 40% dei contributi.

La sentenza è stata depositata il 6 marzo scorso ma è stata impugnata solo nei giorni scorsi dal concessionario e dunque toccherà alla Corte d’appello esaminare di nuovo la questione.

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