La bozza della Legge di Bilancio 2026 introduce una nuova misura di definizione agevolata dei carichi fiscali, già ribattezzata dagli addetti ai lavori “Rottamazione-quinquies” (bozza della Legge visibilie in www.studiolegalesances.it – sez. documenti). Questa iniziativa si pone in continuità con le precedenti “paci fiscali”, ma presenta significative novità rispetto alla sua più recente antenata, la “Rottamazione-quater” introdotta con la Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022).
Un’analisi comparata delle due normative rivela un approccio legislativo che, pur mantenendo la struttura di base del beneficio, mira a offrire condizioni più flessibili e un orizzonte temporale più ampio per i contribuenti in difficoltà, sebbene a un costo maggiore in termini di interessi. In ogni modo, è bene far presente come la legge di bilancio 2026 risulti attualmente un disegno di legge che potrà subire emendamenti e modifiche in fase di approvazione
Scenario di riferimento: dalla “Quater” alla “Quinquies”
Lo scenario di riferimento è quello delle “definizioni agevolate dei debiti affidati all’agente della riscossione”, comunemente note come “rottamazioni delle cartelle”. La “Rottamazione-quarter” ha rappresentato l’ultimo grande intervento in materia, consentendo di sanare i carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. La nuova misura, delineata nell’articolo 23 della bozza di Legge di Bilancio 2026, si propone di sostituirla, ampliandone la portata e modificandone alcuni aspetti cruciali.
La norma attualmente coinvolge i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 e, diversamente dal passato, include solo i debiti originati dalle dichiarazioni fiscali dei contribuenti. Ciò vuol dire che in linea di principio potranno sanare solo coloro che, pur avendo dichiarato i propri redditi, non sono riusciti a pagare le imposte mentre sono esclusi i debiti esattoriali derivanti da accertamenti fiscali. Ma non solo.
La norma prevede anche che coloro i quali sono in regola con la quarter non possono decidere di optare per le maggiore rate previste dalla quinquies (comma 19). Questo aspetto è stato molto criticato dagli addetti ai lavori tanto è vero che sono già presenti in Senato una serie di richieste di modifica della norma su questo punto.
Le differenze chiave: ambito, pagamenti e decadenze
Detto ciò, le differenze tra le due edizioni della “Rottamazione” sono sostanziali e toccano l’ambito di applicazione, le modalità di pagamento e il regime di decadenza.
Prima di tutto, però, è bene segnalare che la versione attuale della RottamazioneQuinques attualmente coinvolge i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 e, diversamente dal passato, include solo i debiti originati dalle dichiarazioni fiscali dei contribuenti. Ciò vuol dire che in linea di principio potranno sanare solo coloro che, pur avendo dichiarato i propri redditi, non sono riusciti a pagare le imposte mentre sono esclusi i debiti esattoriali derivanti da accertamenti fiscali.
- Ampliamento dei Debiti Inclusi
La prima e più evidente differenza riguarda il perimetro temporale dei debiti che possono essere definiti.
- Legge di Bilancio 2026 (“Rottamazione-quinquies”): la nuova sanatoria si applica ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.
- Legge di Bilancio 2023 (“Rottamazione-quater”): La misura precedente includeva i carichi affidati nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
- Un Piano di rientro più lungo, ma più caro
Le modalità di pagamento rappresentano il punto di maggiore divergenza, con un netto cambio di paradigma.
- Legge di Bilancio 2026 (“Rottamazione-Quinquies”):
- Rateazione: il debito può essere estinto in un numero massimo di 54 rate bimestrali, per una durata complessiva di circa 9 anni.
- Interessi: in caso di pagamento rateale, sono dovuti interessi al tasso del 4% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026.
- Scadenze: le prime tre rate sono fissate al 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026.
- Legge di Bilancio 2023 (“Rottamazione-Quater”):
- Rateazione: il numero massimo di rate era di 18, con scadenze prevalentemente trimestrali, per una durata di circa 5 anni.
- Interessi: gli interessi di rateazione erano fissati al 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023.
- Scadenze: le prime due rate, pari ciascuna al 10% del totale, scadevano il 31 ottobre e il 30 novembre 2023.
La nuova misura, quindi, triplica il numero di rate, offrendo una dilazione molto più generosa, ma a fronte di un raddoppio del tasso di interesse, rendendo il piano di rientro più sostenibile nel breve periodo ma complessivamente più oneroso.
- Decadenza dal Beneficio: maglie più larghe per i contribuenti
Un’altra novità di grande impatto riguarda le cause di decadenza dal beneficio, che nella nuova proposta diventano significativamente più permissive.
- Legge di Bilancio 2026 (“Rottamazione-quinquies”): la decadenza si verifica in caso di mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano.
- Legge di Bilancio 2023 (“Rottamazione-quarter”): la normativa era molto più rigida. La decadenza scattava in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (superiore a cinque giorni) di una singola rata. Come chiarito dalla prassi, il mancato pagamento di una rata comportava la perdita totale del beneficio.
Si ricorda che in base all’articolo 1, comma 244, della legge di bilancio 2023, in caso di “mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme (…), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione”.
La nuova impostazione, invece, consente al contribuente un margine di errore, permettendogli di “saltare” una rata senza perdere immediatamente i benefici della definizione agevolata, a patto che non si tratti dell’ultima.
- Una Seconda Chance per i “decaduti”
Forse la novità più qualificante della futura “Rottamazione-quinquies” è la possibilità esplicita di includere nella nuova definizione i debiti per i quali si era già aderito a precedenti rottamazioni, ma da cui si era decaduti per mancati pagamenti.
- Legge di Bilancio 2026 (“Rottamazione-quinquies”): il comma 18 dell’art. 23 prevede espressamente che possano essere definiti anche i debiti relativi a carichi già oggetto di precedenti definizioni agevolate (incluse la “Rottamazione-ter” e la “Rottamazione-quater”) per le quali si sia determinata l’inefficacia.
La Legge di Bilancio 2026 si configura quindi come una vera e propria “seconda opportunità” anche per chi non è riuscito a rispettare i piani di pagamento della “Rottamazione-quater”, a condizione che la decadenza si sia verificata entro il 30 settembre 2025.
5. Elementi di continuità: cosa resta invariato
Nonostante le importanti differenze, la struttura portante del beneficio rimane la stessa.
- Oggetto della definizione: in entrambi i casi, la sanatoria consente di estinguere i debiti versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e di notifica. Vengono eliminate sanzioni, interessi (inclusi quelli di mora) e l’aggio della riscossione.
- Procedura di adesione: la manifestazione di volontà di voler aderire alla “Rottamazione-quinqiues” avviene tramite una dichiarazione telematica da presentare all’agente della riscossione.
- Gestione del contenzioso: l’adesione comporta l’impegno a rinunciare a eventuali giudizi pendenti relativi ai carichi definiti.
Sintesi delle differenze chiave
Caratteristica | Legge di Bilancio 2023 “c.d.Rottmazione-quater” | Legge di Bilancio 2026 “c.d.Rottamazione quinquies” |
Periodo carichi | 1.01.2000 – 30.06.2022 | 1.01.2000 – 31.12.2023 |
Max rate | 18 (prevalentemente trimestrali) | 54 bimestrali |
Interessi rateazione | 2% annuo | 4% annuo |
Causa di decadenza | Mancato pagamento di 1 rata | Mancato pagamento di 2 rate(anche non consecutive) |
Riapertura termini | Si per i decaduti da precedentiRottamazioni (non per se stessa) | Si, per i decaduti da precedentirottamazioni (inclusa la quarter) |
Scadenza domanda | 30.06.2023 | 30.04.2026 |
Dott. Danilo Romano
Avv. Matteo Sances
