Gli atti del concessionario della riscossione notificati oltre il termine di prescrizione non sono idonei a interrompere la prescrizione dei contributi.
A tali conclusioni è giunta la sentenza n.1984/23 del Tribunale di Lecce, Sez. Lavoro (visibile su www.centrostudisances.it – sez. Documenti), la quale ha precisato che una volta prescritto il credito il concessionario non può inviare ulteriori atti esattoriali, essendo ormai venuta meno la debenza dei tributi.
Nello specifico, a fronte di un’intimazione di pagamento, notificata al contribuente nel 2019, con cui il concessionario sollecitava il pagamento di oltre 26.000 euro a titolo di contributi INAIL relativi agli anni 2004-2009, il Tribunale ha accolto l’opposizione ribadendo l’estinzione per prescrizione dei predetti crediti esattoriali.
In motivazione, il giudice ha sottolineato come il termine di prescrizione dei contributi di previdenza e assistenza obbligatori, ai sensi dell’art. 3, comma 9, lett. b, l. n. 335/95, sia quinquennale e come l’intimazione di pagamento oggetto di contestazione, sia stata adottata <<a fattispecie estintiva già verificatasi>>. In pratica, nessun effetto può avere un’intimazione inviata oltre il termine di prescrizione della precedente cartella esattoriale.
Si tratta dunque di un orientamento di rilevante sostegno alle ragioni dei contribuenti, idoneo a far chiarezza su di un tema dalle notevoli implicazioni pratiche, con significative ricadute in termini di certezza dei rapporti giuridici.
Dott.ssa Marialuisa De Pascalis
Avv. Matteo Sances
