L’Arbitro Assicurativo è realtà: opportunità per i cittadini

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Con l’entrata in funzione dell’Arbitro Assicurativo (AAS), il mercato del rischio in Italia cambia volto. Il sistema, disciplinato dal D.M. n. 215 del 6 novembre 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2025, n. 6), non è solo un’alternativa al tribunale, ma un organismo specializzato che promette di risolvere le controversie con un’efficacia tecnica e una celerità finora sconosciute al settore.

Il quadro normativo si è cristallizzato con la pubblicazione del Regolamento istitutivo (D.M. 215/2024) del Ministro delle Imprese e del Made in Italy che, attuando l’art. 187.1 del Codice delle Assicurazioni, ha definito la struttura dell’Arbitro Assicurativo. L’organismo opera presso l’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), che ne assicura il supporto tecnico.

L’AAS è strutturato in un Comitato di Coordinamento e in Collegi territoriali (organi decidenti). Ciascun Collegio ha una composizione paritetica e multidisciplinare per garantire l’imparzialità:

  • un Presidente e due membri scelti dall’IVASS.
  • un membro designato dalle associazioni di categoria delle imprese e degli intermediari.
  • un membro designato dalle associazioni dei consumatori.

Competenze e limiti: cosa può decidere l’Arbitro?

Il D.M. 215/2024 stabilisce confini netti. L’Arbitro Assicurativo si occupa di liti relative a violazioni degli obblighi derivanti dai contratti di assicurazione o dalle norme di comportamento. Sono escluse, invece, le liti riguardanti i sinistri gestiti dal fondo di garanzia delle vittime della caccia e della strada (ossia le controversie di competenza della CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.).

  • fino a 300.000 euro per polizze vita che prevedono la prestazione esclusivamente in caso di morte;
  • fino a 150.000 euro per altre polizze vita;
  • fino a 25.000 euro per polizze danni (ad esempio casa, salute, viaggi);
  • fino a 2.500 euro nel caso di azione diretta del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione.

Il procedimento: i 180 giorni della “giustizia veloce”

L’iter del procedimento è rigorosamente scandito dal Regolamento e si basa su un principio di estrema semplificazione:

  1. Fase del Reclamo (come condizione di procedibilità del ricorso): l’utente, prima di tutto, deve aver presentato reclamo all’intermediario o all’impresa. Solo in assenza di risposta o in caso di risposta insoddisfacente può agire (N.B. comunque non prima che siano decorsi 45 gg.).
  2. Ammissibilità:la segreteria tecnica dell’AAS verifica la regolarità del ricorso e il pagamento del contributo spese di 20 euro (N.B. che verranno restituiti in caso di accoglimento del ricorso).
  3. Istruttoria e Contraddittorio: una volta trasmesso il ricorso alla controparte, l’impresa ha 40 giorni per depositare le proprie controdeduzioni. Il ricorrente ha poi 20 giorni per eventuali repliche, seguiti da ulteriori 20 giorni per le controrepliche dell’impresa (N.B. termini perentori).
  4. Decisione Finale: entro 90 giorni dal completamento del fascicolo (N.B. il predetto termine può essere prorogato di ulteriori 90 gg. in casi particolarmente complessi), il Collegio delibera secondo diritto o in casi particolari secondo equità. La decisione viene comunicata alle parti ed entro i successivi 30 giornil’impresa o l’intermediario devono dare esecuzione alla decisione.

L’importanza della reputazione

Sebbene la decisione dell’Arbitro non sia un titolo esecutivo (e dunque non si può procedere con pignoramento) il D.M. 215/2024 introduce sanzioni reputazionali pesantissime. Se l’impresa non adempie alla decisione:

  • viene pubblicata per 5 anni sul portale dell’Arbitro assicurativo.
  • l’impresa è obbligata a pubblicare la notizia dell’inadempimento sulla propria home page per un periodo non inferiore a 6 mesi, indicando chiaramente le ragioni della mancata esecuzione.

E’ bene notare che in un settore come quello assicurativo, il quale si basa sulla fiducia tra impresa e utente, l’inadempimento diventa un boomerang commerciale che quasi nessuna compagnia è disposta a rischiare.

Una svolta per la deflazione del contenzioso

L’Arbitro Assicurativo rappresenta la figura mancante per allineare l’Italia agli standard europei di tutela del risparmio e dei diritti dei consumatori. Con un costo di accesso simbolico e una procedura interamente telematica, il cittadino non è più costretto a rinunciare ai propri diritti di fronte a risarcimenti di modesta entità che non giustificherebbero i costi di un processo civile.

Dott. Danilo Romano

Avv. Matteo Sances

www.centrostudisances.it

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