Pignoramento fiscale sul Conto: annullato

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È illegittimo il pignoramento di Agenzia Entrate Riscossione sul conto corrente bancario del contribuente se confluiscono le somme relative alla pensione di invalidità. Ciò è quanto emerge dalla recente sentenza del Tribunale di Lecce n.188/2026 del 19 gennaio scorso (sentenza visibile su www.centrostudisances.it – sez. Documenti).

Sul punto, infatti, il Tribunale ha chiarito che “Quanto alla dedotta impignorabilità delle somme accreditate sul c.c. bancario e percepite a titolo di pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento va rilevato che tale impignorabilità sancita dal legislatore è assoluta e non ammette eccezioni neanche nell’ipotesi in cui le somme così percepite risultano accreditate su c.c. bancario. Invero, la pensione di invalidità, caratterizzata da finalità assistenziali in relazione allo stato invalidante, va inquadrata tra i sussidi impignorabili, previsti dall’art. 545 c. 2 c.p.c..”.

Ma non solo.

In riferimento allo stipendio del contribuente confluito sul conto corrente prima del pignoramento, il Tribunale ribadisce anche in questo caso i limiti di legge, dichiarando “… quanto alle somme percepite a titolo di stipendio che le stesse sono pignorabili nei limiti di 1/10 ma che tuttavia quanto alle somme accreditate su c.c. bancario e risultanti da stipendio queste sono pignorabili per la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale ex art. 545 c. 8 cpc.”. La predetta sentenza risulta appellata dall’ente e dunque sarà opportuno valutare la posizione della Corte d’appello sulla questione.

Alla luce del predetto provvedimento ne deriva, comunque, che per il Tribunale i limiti di pignorabilità stabiliti per legge per le pensioni di invalidità e le indennità di accompagnamento rimangono anche nel caso in cui le somme confluiscono sul conto corrente.