Non decade chi paga in ritardo la rottamazione

Tra mancati emendamenti nel decreto milleproroghe e richieste di chiarimenti al Ministero da parte dei professionisti, la rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali continua a far parlare di sé.

Da ultimo, lo scorso 27 febbraio si è tenuto a Maglie (LE) il convegno dal titolo “Rottamazione: Le Novità su Quater e Quinquies – Anomalie e Tutela”.

L’evento ha visto la partecipazione del Cav. Antonio Sorrento oltre agli Avv.ti Maria Assunta Saracino, Dario Marsella e Matteo Sances  moderati dalla giornalista Dott.ssa Maria Teresa Carrozzo.

Tale norma, come già chiarito più volte in queste settimane, permette di estinguere i debiti fiscali e contributivi pagando solo il capitale, con tasso d’interesse ridotto al 3% in casi di pagamento dilazionato. I contribuenti potranno dunque anche rateizzare l’importo fino a 9 anni, con un massimo di 54 rate da minimo 100 euro. Nello specifico, possono aderire cittadini e imprese con debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 2000 e il 2023, derivanti da imposte dichiarate ma non versate (accertamenti esclusi).

Ebbene, nel corso dell’evento l’Avv. Sances ha fatto un raffronto con le precedenti rottamazioni e ha segnalato che negli altri casi la legge ha sempre previsto che la decadenza della sanatoria si verificava in caso di mancato pagamento, insufficiente oppure tardivo pagamento mentre in questa versione il tardivo pagamento non è stato inserito come causa di decadenza.

Nello specifico, dichiara l’Avv. SancesLa finanziaria 2026 che ha introdotto la rottamazione  prevede all’art.1 comma 95 che la definizione non produce effetti solo in caso di MANCATO o di INSUFFICIENTE versamento ma nulla dice in merito al pagamento in ritardo diversamente dalle precedenti rottamazioni. Agenzia della Riscossione parla di decadenza della rottamazione in caso di ritardo anche di un solo giorno rispetto alla scadenza delle rate ma la norma non lo prevede. Penso sia opportuno confrontarsi con le istituzioni per chiarire questo aspetto al fine di evitare incomprensioni e possibili contenziosi (la Finanziaria 2026 è liberamente visibile su www.centrostudisances.it – sez. Documenti)”.