Il Fondo Salvaguardia Imprese
Il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa (normalmente, solo il “Fondo Salvaguardia Imprese”) nasce nel 2020, in piena emergenza pandemica, con l’obiettivo prioritario di evitare la chiusura di siti produttivi e la conseguente perdita di posti di lavoro.
Istituito dall’art. 43 del DL 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77), il Fondo si configura come uno strumento di intervento pubblico destinato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese italiane in difficoltà, in particolare quelle titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritti nell’apposito registro presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (“UIBM”).
La dotazione iniziale del Fondo era pari a 300 milioni di euro per il 2020, successivamente confermata e rifinanziata negli anni successivi, fino alla legge di bilancio 2025 che prevede stanziamenti per il triennio 2025-2027. Il Fondo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, opera attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese beneficiarie, effettuati a condizioni di mercato e nel rispetto degli orientamenti europei sugli aiuti di Stato.
La riforma 2026: dal salvataggio delle imprese alla crescita industriale
Con la Legge annuale sulle piccole e medie imprese del 4 marzo 2026 (di seguito, solo la “Legge PMI 2026”), il legislatore ha innovato la disciplina del Fondo Salvaguardia Imprese.
L’accesso alle risorse del Fondo, originariamente riservato alle sole imprese in crisi, è infatti stato esteso alle imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale che intendano acquisire o rilevare aziende italiane in difficoltà, a condizione che queste ultime:
- siano imprese italiane, così da garantire il mantenimento in Italia del controllo delle eccellenze produttive;
- operino in un settore produttivo omogeneo a quello dell’impresa richiedente, per favorire aggregazioni industriali e rafforzare le filiere produttive nazionali;
- impieghino almeno 20 dipendenti, al fine di proteggere.
Questa riforma segna un cambio di paradigma: il Fondo non è più solo uno strumento di tutela e salvataggio, ma si afferma come leva per lo sviluppo industriale, promuovendo la nascita di poli produttivi più solidi, sinergici e competitivi. L’obiettivo dichiarato è quello di mantenere attive competenze produttive, occupazione e filiere economiche di interesse nazionale, favorendo la crescita e la competitività del Made in Italy a livello internazionale.
Il ruolo centrale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale
La disciplina dei marchi storici di interesse nazionale è stata introdotta nel Codice della Proprietà Industriale (per brevità, “CPI”) dagli artt. 11-ter, 185-bis e 185-ter, inseriti con l’art. 31 del d.l. 30 aprile 2019, n. 34 (convertito con modificazioni dalla l. 28 giugno 2019, n. 58). Il marchio storico di interesse nazionale è definito come il marchio d’impresa registrato da almeno cinquanta anni, o per il quale sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzato per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un’impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale.
L’iscrizione nel registro speciale dei marchi storici, istituito presso l’UIBM, può essere richiesta dal titolare o dal licenziatario esclusivo del marchio, presentando apposita istanza corredata dalla documentazione attestante la storicità e la continuità d’uso del marchio. L’istruttoria si conclude entro 60 giorni per i marchi registrati e 180 giorni per quelli non registrati.
I marchi una volta iscritti possono fregiarsi del logo “Marchio storico di interesse nazionale”, istituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da utilizzare per finalità commerciali e promozionali, senza che ciò costituisca un nuovo titolo di proprietà industriale.
Modalità di accesso al Fondo e procedura
Le imprese titolari di “Marchio storico di interesse nazionale” possono accedere alle risorse del Fondo Salvaguardia Imprese presentando domanda secondo le modalità stabilite dal Ministero delle imprese e del made in Italy. La domanda deve contenere:
- dati identificativi del richiedente e qualifica (titolare o licenziatario esclusivo);
- prodotti/servizi di riferimento;
- estremi della registrazione e dei rinnovi (per i marchi registrati) o documentazione sull’uso continuativo (per i marchi non registrati);
- dichiarazione sostitutiva attestante il collegamento storico con il territorio nazionale e la continuità produttiva.
L’istruttoria è volta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa, nonché la coerenza dell’operazione proposta con le finalità del Fondo: salvaguardia dei livelli occupazionali, continuità produttiva e rafforzamento delle filiere nazionali.
Conclusioni
La riforma del Fondo Salvaguardia Imprese, con il coinvolgimento attivo dei titolari di marchi storici, rappresenta un esempio virtuoso di politica industriale che coniuga la tutela della tradizione con la promozione dell’innovazione e della crescita. I marchi storici, da simboli della memoria e dell’identità produttiva nazionale, diventano attori protagonisti della trasformazione industriale, potendo guidare processi di aggregazione e rilancio di realtà produttive in difficoltà.
Il nuovo assetto normativo rafforza quindi il ruolo dei marchi storici come volano per il futuro del Made in Italy, offrendo strumenti concreti per la salvaguardia e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale nazionale, in un’ottica di sostenibilità, competitività e valorizzazione delle eccellenze italiane.
BIPART studio legale
