La cancellazione di una società dal registro imprese comporta l’estinzione dell’illecito amministrativo da reato ai sensi del D.lgs. n.231/2001. A sciogliere il nodo interpretativo interviene la Corte di Cassazione, Sez. II penale, con sentenza n.16218/2026 dep. il 5.05.2026 (si veda su www.centrostudisances.it – sez. Documenti).
Nel caso di specie, la società ricorrente – condannata nei primi due gradi di giudizio per i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (ex art. 640bis c.p.) e malversazione di erogazioni pubbliche (ex art. 316bis c.p.), alla sanzione pecuniaria di 105 quote – nelle more del giudizio di legittimità, ha proceduto alla propria cancellazione dal registro delle imprese. Ciò ha consentito alla Suprema Corte di riaffrontare il tema, da sempre divisivo, del destino degli illeciti amministrativi ex D.lgs. 231/2001 in caso di cessazione di attività societaria.
Ebbene, i giudici di Piazza Cavour, prendendo le distanze dall’orientamento più risalente, aderiscono alle conclusioni della più recente giurisprudenza civile, con l’obiettivo di colmare in via interpretativa l’evidente vuoto normativo del D.Lgs. n.231/2001. In particolare, nel silenzio della disciplina – che nulla dispone circa le conseguenze dell’intervenuta estinzione dell’ente – gli Ermellini affermano che “a seguito della riforma delle società di capitali e cooperative, avvenuta con il D.Lgs. 6 del 2003, la cancellazione ha assunto effetti costitutivi dell’estinzione irreversibile della società, ai sensi dell’art. 2495, secondo comma, c.c., anche in presenza di debiti rimasti insoddisfatti e rapporti non definiti” (Cass. Pen., Sez. II, sent. n.16218/2026).
Da tale premessa si fa discendere una sostanziale assimilazione della cancellazione della società alla morte del reo, con riferimento alla disciplina dell’imputazione. In una motivazione ampia e articolata, la Corte affronta, tra le altre, la questione dell’inutilità delle sanzioni amministrative – pecuniarie e interdittive – in caso di estinzione dell’ente: tali sanzioni perseguono, infatti, non solo una finalità punitiva, ma anche preventiva e deterrente, volta a incentivare l’adeguamento dell’ente al sistema normativo. Il venir meno della persona giuridica responsabile priva le sanzioni, dunque, di contenuto e funzione.
A ciò, si aggiunge un ulteriore profilo, di non minor rilievo, relativo alla natura strettamente personale della responsabilità patrimoniale dell’ente. L’art. 27 del D.lgs. n.231/2001 stabilisce, infatti, che del pagamento della sanzione pecuniaria risponde esclusivamente l’ente con il proprio patrimonio o fondo comune, escludendo il coinvolgimento di soggetti terzi, quali soci e liquidatori.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha ritenuto di dover risolvere la questione annullando senza rinvio la sentenza impugnata, per intervenuta estinzione dell’illecito amministrativo conseguente alla cancellazione della società.
Si tratta di un arresto giurisprudenziale di particolare rilievo, destinato ad avere significative ricadute pratiche.
Dott.ssa Marialuisa De Pascalis
Avv. Matteo Sances
