Fisco condannato se costringe a fare ricorso

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Per i giudici la compensazione delle spese non può essere motivata con formule generiche quando il contribuente è stato costretto ad agire in giudizio per ottenere l’annullamento della pretesa tributaria.

In pratica, proprio il comportamento dell’ente avrebbe dovuto costituire il punto centrale per la condanna alle spese poiché, ribadisce l’ordinanza della Cassazione “il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere, dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa della  parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito”.

In altre parole, il giudice deve sempre verificare perché l’atto sia stato annullato e perché, se le pretese erano illegittime, l’annullamento è avvenuto tardivamente.

Sul punto, segnaliamo ordinanza del Tribunale del 19 luglio 2024 che aveva condannato a oltre 2.500 euro di spese legali il concessionario della riscossione che aveva cancellato un pignoramento esattoriale illegittimo solamente durante la causa (si veda ordinanza del Tribunale di Brindisi del 19.07.2026 su https://www.studiolegalesances.it/2025/01/31/ordinanza-trib-brindisi-19-07-2024-pignoramento-illegittimo/ ).

Nello specifico, nel predetto caso Agenzia della Riscossione aveva riconosciuto le ragioni della società contribuente e aveva comunicato al giudice di aver sbloccato i conti e chiesto dunque di estinguere il processo. Il giudice di Brindisi aveva condannato il concessionario a oltre 2.500 euro di spese legali considerando che, scrivono i giudici, “l’iniziativa processuale della società contribuente si è resa necessaria per la tutela del proprio diritto a non subire un’ingiusta esecuzione” (si veda articolo della testata locale:  https://www.brindisireport.it/cronaca/pignoramento-condanna-agenzia-riscossione-brindisi.html )

Dott. Danilo Romano

Avv. Matteo Sances

www.centrostudisances.it