Accertamento del fisco digitale ma inviato per posta? E’ nullo

 Accertamento del fisco digitale ma inviato per posta? E’ nullo

Ancora una volta i giudici tributari sanciscono l’illegittimità dell’avviso di accertamento notificato per posta dal Fisco senza la sottoscrizione del funzionario poiché sostituita dalla dicitura “firmato digitalmente”.

Secondo i giudici, infatti, la sottoscrizione dell’accertamento in formato digitale è valida solo nel caso in cui l’atto venga notificato a mezzo pec.

E’ questo il principio ribadito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pescara che, con recente sentenza, ha accolto il ricorso presentato da un contribuente avverso un avviso di accertamento ricevuto per posta senza la firma del funzionario ma solo con la dicitura “firmato digitalmente” (Sentenza n.926/01/2017 depositata in Segreteria il 19/10/2017, Presidente Dott. Antonio ALBANO, liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – sezione Documenti).

Nel caso specifico, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato a un contribuente un avviso di accertamento con il quale l’Ufficio rideterminava un maggior reddito d’imposta per l’anno 2011. A seguito di ciò, il contribuente proponeva formale ricorso rilevando l’illegittimità dell’atto per una serie di vizi tra cui la mancata firma del dirigente, in violazione dell’art.42 del D.P.R. n.600/73.

In particolare, il ricorrente rilevava come l’avviso di accertamento, notificato in forma cartacea tramite raccomandata, fosse privo della firma autografa e contenesse esclusivamente la dicitura “firmato digitalmente”.

I Giudici della Commissione Tributaria di Pescara hanno accolto totalmente quanto sostenuto dal ricorrente, affermando che “tra i presupposti cosiddetti formali che il provvedimento tributario deve contenere e da cui conseguono rilevanti effetti sostanziali rientra l’obbligatorietà della sottoscrizione del capo dell’ufficio o del funzionario da lui delegato, le conseguenze derivanti dalla mancanza o dal difetto di sottoscrizione degli avvisi di accertamento, rappresentano una condizione non di mera irregolarità, MA DI ASSOLUTA NULLITÀ DELL’ATTO. Per quanto riguarda le imposte dirette, la norma di riferimento è l’art.42 del D.P.R. n.600/73, che prevede, a pena di nullità, che l’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio ovvero dal diretto provinciale o dal funzionario della carriera direttiva dea lui delegato… Attualmente, la norma art.15, comma 7, D.L. 78/2009 consente di sostituire la firma autografa con l’indicazione a stampa del nominativo del responsabile solo per gli atti prodotti da sistemi automatizzati e da attività a carattere seriale effettuate con modalità di lavorazione accentrata… Per gli accertamenti ordinari, quindi, la sottoscrizione, necessaria ai fini della validità può essere solo autografa ovvero dal 1 Luglio 2017, in vigenza della Pec, attraverso la firma digitale, atteso che il contribuente riceverà documenti informatici e non cartacei. In tale contesto quindi solo dal 1 Luglio 2017 si può fare riferimento al Cad (Codice dell’Amministrazione Digitale) secondo il quale sui documenti informatici va apposta la “firma digitale”, che è un particolare tipo di firma basata su un sistema di chiavi crittografiche, che consente al titolare e al destinatario di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico. Tuttavia, la firma digitale non è la sola indicazione del nome, bensì la creazione di un sistema di “chiavi” che consentono al ricevente la verifica dell’autenticità dell’atto. La procedura prevede poi, per obbligo, l’invio tramite Pec del file firmato digitalmente in uno specifico formato. In altre parole, solo la combinazione di firma digitale ed invio tramite Pec consentirà al contribuente un immediato controllo dell’autenticità del provvedimento notificato, oltre che l’accesso a tutte le informazioni ed atti correlati”.

Come già anticipato, tale pronuncia non è l’unica del suo genere (si veda Sentenza n.55/1/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso su www.studiolegalesances.it – sez. Documenti)  ed evidenzia in maniera chiara che laddove il Fisco decida di notificare l’accertamento fiscale in maniera tradizionale “cartacea” – e dunque con messo notificatore a mano o per posta raccomandata – al posto di quella a mezzo pec, esso deve contenere sempre la firma autografa del funzionario competente, diversamente l’atto risulta viziato in maniera insanabile.

Avv. Matteo Sances
Avv. Hiroshi Pisanello
www.centrostudisances.it
www.studiolegalesances.it

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.