Accertamento illegittimo se il Fisco introduce nuovi motivi rispetto allo schema d’atto

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È affetto da annullabilità, per violazione del principio del contraddittorio preventivo ex art. 6-bis dello Statuto dei Diritti del Contribuente (Legge n.212/2000) l’avviso di accertamento che contenga contestazioni nuove e ulteriori rispetto a quelle formulate nel precedente schema d’atto.

Lo afferma la sentenza n.76/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Vicenza, che ha accolto parzialmente i ricorsi proposti dalla società contribuente destinataria dell’atto impositivo impugnato e dai due soci accomandatari avverso i rispettivi avvisi di accertamento emessi per il presunto maggior reddito derivante dalla partecipazione nella Sas. Il Collegio ha ravvisato profili di violazione dei diritti del contribuente, con particolare riferimento al “contraddittorio preventivo” (sentenza visibile su www.centrostudisances.it – sez. Documenti).

Nel caso di specie, a seguito di un’attività di controllo l’Ufficio notificava uno schema d’atto ai sensi dell’art. 6-bis L. n.212/2000. Le contestazioni riguardavano il presunto disconoscimento di costi, ritenuti non adeguatamente documentati, ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP.

In sede di accertamento con adesione, la società giustificava le incongruenze emerse del confronto con i dati dello “spesometro”, evidenziando che i costi sostenuti per servizi e forniture di operatori esteri non risultavano registrati in tale banca dati e, a tal fine, produceva ulteriore documentazione idonea a comprovare gran parte dei costi originariamente disconosciuti.

Nonostante ciò, nel successivo avviso di accertamento l’Ufficio modificava la ripresa a tassazione (introducendo nuovi motivi a supporto dell’accertamento non presenti nel precedente schema d’atto), contestando la parziale indeducibilità dei costi ritenuti giustificati, in quanto le spese di vitto e alloggio sarebbero soggette al limite di deducibilità previsto dall’art. 95 del TUIR.

Ebbene, la Corte ha accolto parzialmente i ricorsi, rilevando che, per tutta la fase istruttoria precedente all’emissione dello schema d’atto e anche successivamente, sino al contraddittorio instaurato nell’ambito dell’accertamento con adesione, l’Amministrazione non aveva mai richiesto documentazione giustificativa specificatamente riferita alle spese di trasferta, concentrando la propria attività istruttoria esclusivamente su differenti tipologie di documenti probatori.

Solo nel corso della fase adesiva l’Ufficio avrebbe spostato l’attenzione sui costi relativi alle trasferte all’estero, introducendo una diversa contestazione poi trasfusa nel successivo avviso di accertamento, senza la previa trasmissione di un nuovo schema d’atto. Ciò, a parer della Corte, ha determinato una violazione del principio del contraddittorio preventivo di cui all’art. 6-bis dello Statuto dei Diritti del Contribuente, impedendo alla società di interloquire in maniera proficua ed efficace con l’Amministrazione finanziaria.

Sul punto, la sentenza aderisce all’orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte e alla Circolare di AdE n.17/2020, secondo cui “l’obbligo del contraddittorio preventivo rafforza l’intero impianto del procedimento accertativo, anche al fine di prevenire la fase contenziosa, in maniera tale che la valorizzazione del confronto anticipato in fase di accertamento assume un ruolo centrale nell’assicurare la corretta pretesa erariale e, in generale, nello spingere i contribuenti medesimi ad incrementare il proprio adempimento spontaneo, così da ridurre, conseguentemente, il tax gap” (CGT I grado Vicenza, sent. n.76/2026).

Ne consegue che la violazione del contraddittorio preventivo determina l’annullabilità dell’atto impositivo in relazione allo specifico rilievo introdotto senza previa notifica di un nuovo schema d’atto e della conseguente interlocuzione procedimentale con il contribuente.

La pronuncia si inserisce nel solco dell’orientamento che attribuisce crescente centralità al contraddittorio endoprocedimentale, quale strumento di tutela delle garanzie del contribuente e di deflazione del contenzioso tributario.

Dott.ssa Marialuisa De Pascalis

Avv. Matteo Sances

www.centrostudisances.it