Accesso agli atti del fascicolo tributario in possesso dell’Amministrazione finanziaria. La giurisdizione appartiene alla sfera di competenza del giudice amministrativo. È questa la recentissima e innovativa conseguenza che emerge dalla sentenza n.12390/2026 del TAR Lazio. La pronuncia ha, inoltre, offerto un rilevante orientamento ermeneutico in materia di accesso agli atti del fascicolo tributario, fornendo un chiarimento relativo ai limiti e all’applicabilità degli artt. 6-bis e 7-bis della L. n.212/2000, in materia di confronto preventivo contribuente/Amministrazione.
La pronuncia prende le mosse dal ricorso presentato da una società contribuente, destinataria di una verifica fiscale culminata con la notificazione di uno schema d’atto con cui si comunicava l’intenzione di procedere al recupero dell’IVA asseritamente dovuta per operazioni soggettivamente inesistenti. Successivamente, la contribuente presentava richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del procedimento, ivi inclusi gli atti istruttori, gli ordini di servizio, le deleghe di firma e le comunicazioni tra le diverse articolazioni dell’Amministrazione finanziaria.
Nonostante l’Ufficio avesse acconsentito all’accesso, concedendo un appuntamento al difensore della società per l’esame della documentazione istruttoria, negava, tuttavia, alla contribuente la possibilità di estrarre copia di uno dei documenti richiesti, motivando tale diniego sul presupposto che esso non fosse stato utilizzato come elemento probatorio né nel pvc nè nello schema d’atto.
A parere dell’Ufficio, dunque, non sussisteva un nesso logico-funzionale tra l’interesse della società e la documentazione richiesta.
Ciò ha determinato, pertanto, l’adizione dell’Autorità giudiziaria amministrativa al fine di ottenere l’estrazione di copia della documentazione richiesta.
Il TAR adito, prima di procedere all’accoglimento del ricorso nel merito, si è soffermato sull’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Ufficio, per il tramite dell’Avvocatura di Stato, la quale sosteneva che il giudice tributario fosse l’unico dotato di giurisdizione esclusiva sulle controversie in materia tributaria.
Di contro, il Giudice ha respinto l’eccezione, affermando la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in materia di accesso agli atti del fascicolo tributario.
A tal proposito, appare opportuno riassumere, per maggiore chiarezza, l’orientamento consolidato in materia, così da cogliere i rilevanti elementi di novità introdotti dalla pronuncia in commento.
La materia dell’accesso agli atti è regolamentata dagli art. 22 e ss. della L. n.241/1990 sul procedimento amministrativo. La normativa riconosce, dunque, la facoltà in capo al soggetto titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi detenuti dalla Pubblica Amministrazione, qualora funzionali alla tutela del predetto interesse.
La normativa citata, tuttavia, introduce all’art. 24, rubricato “Esclusione dal diritto d’accesso” un divieto espresso per i procedimenti tributari, “per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano” (art. 24, co.1, lett. b), L. n.241/90).
Proprio sulla base di tale previsione, per lungo tempo, l’accesso ai documenti contenuti nei fascicoli tributari è rimasto sottratto alla disciplina generale prevista dalla L. n.241/90, in ragione della specialità del procedimento tributario. Ne è derivato un quadro caratterizzato da una tutela non sempre pienamente effettiva del diritto di difesa del contribuente, il quale, nella prassi, poteva accedere solo parzialmente al proprio fascicolo e, nella maggior parte dei casi, soltanto al termine del procedimento, a seguito dell’emissione dell’atto impositivo.
Assume, pertanto, particolare rilievo la pronuncia in commento, la quale, se destinata a consolidarsi nel tempo, potrebbe ergersi a baluardo della difesa del contribuente anche nell’ottica del diritto amministrativo.
Il TAR, valorizzando la disciplina introdotta dall’art. 6-bis dello Statuto del Contribuente, propone una lettura sistematica dell’art. 24 L. n.241/1990, ritenendo che la riforma fiscale abbia inteso rafforzare il diritto del contribuente ad un contraddittorio informato ed effettivo, consentendo l’accesso alla documentazione utilizzata dal Fisco già nella fase endoprocedimentale.
Nello specifico, fanno presente i Giudici amministrativi che “Se questa è la ratio che ha informato la recente riforma fiscale, deve giocoforza ritenersi che il contribuente cui sia stato denegato l’esercizio delle facoltà che concretano il diritto di accesso agli atti del fascicolo tributario deve poter disporre, sin da subito, di idonei strumenti di reazione, senza dover necessariamente attendere (come adombrato dalla difesa erariale) l’emissione dell’atto impositivo, pena un sostanziale svilimento e svuotamento delle prerogative ad esso riconosciute, che verrebbero inevitabilmente depotenziate da un sistema che necessariamente impone di “attendere” l’emissione dell’atto impositivo per farne valere, dinanzi al giudice tributario, i vizi di annullabilità, sub specie di “violazione delle norme sulla partecipazione del contribuente” giusta il disposto dell’art. 7-bis della l. n. 212/2000. In altri termini, il riconoscimento di una prerogativa– quale, nella specie, l’accesso alla documentazione presente nel fascicolo, mediante visione ed estrazione di copia – non può non andare di pari passo con l’attribuzione di una tutela giurisdizionale.” (TAR Lazio, sent. n.12390/2026).
Ebbene, tale tutela non poteva che essere, a parere del TAR Lazio, il ricorso alla giurisdizione amministrativa ex art 116 c.p.a..
La pronuncia appena commentata presenta le potenzialità per assumere un ruolo di particolare rilievo nell’evoluzione dell’ordinamento tributario. Qualora l’indirizzo interpretativo inaugurato dal TAR Lazio dovesse consolidarsi, esso potrebbe incidere significativamente sulla tutela del contribuente nella fase endoprocedimentale, favorendo una lettura dell’ordinamento maggiormente coerente con il principio del contraddittorio e con l’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che riconosce il diritto ad una buona amministrazione.
Dott.ssa Marialuisa De Pascalis
Avv. Matteo Sances
