Accordo UE-Mercosur, entrata in vigore provvisoria: breve guida alle regole di origine per le imprese

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Lo scorso 1° maggio è provvisoriamente entrato in vigore l’accordo di libero scambio interinale (ITA) concluso tra UE e Mercosur, ultima tappa di un cammino complesso e tortuoso iniziato oltre venticinque anni fa.

I negoziati tra UE e Mercosur, finalizzati alla conclusione di un accordo commerciale “moderno”, più ampio, per contenuti e obiettivi, di quelli fino ad allora siglati autonomamente dalle due parti, sono iniziati nell’anno 2000; il 30 aprile 2026, il Parlamento europeo ha pubblicato un comunicato, nel quale si legge: “L’accordo commerciale provvisorio tra l’UE e i paesi del Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay) entrerà in vigore in via provvisoria a partire dal 1° maggio 2026.

L’accordo entrerà pienamente in vigore una volta ottenuto il consenso del Parlamento europeo, condizione necessaria per la sua conclusione da parte del Consiglio. Il Parlamento europeo potrà votare sul consenso solo dopo che la Corte di giustizia europea si sarà pronunciata sulla compatibilità dell’accordo con i trattati UE, a seguito della richiesta di parere avanzata dal Parlamento a gennaio”.

In effetti, probabilmente nessun grande accordo commerciale, concluso dalla UE, ha suscitato una opposizione così profonda, in particolare nel settore agricolo: tutela del lavoro, standard qualitativo dei prodotti, insufficiente garanzia sull’effettività dei controlli sui prodotti agricoli, tutela ambientale: queste le principali preoccupazioni di chi, in Austria, Francia, Irlanda, Polonia, Ungheria, ma anche Italia, contrasta l’approvazione dell’accordo.

Per far fronte a tale insoddisfazione, la Commissione UE ha adottato una serie di misure di salvaguardia, finalizzate a prevenire danni al settore agricolo europeo, compresa la possibile temporanea sospensione delle preferenze tariffarie sulle importazioni agricole.

Le regole generali di origine preferenziale

L’accordo commerciale interinale disciplina le regole generali dell’origine preferenziali nel Capitolo 3, Sezione A, mentre le misure specifiche per prodotto, qualora quest’ultimo sia stato realizzato con materiali sia originari, sia non originari, sono elencate nell’Allegato 3-B.

È ammessa l’applicabilità sia del cumulo bilaterale, sia dell’istituto della separazione contabile.

La preferenzialità è comprovata da una attestazione di origine, apposta dall’esportatore sulla fattura, sulla bolla di consegna o su qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l’identificazione; l’attestazione può anche essere rilasciata successivamente all’esportazione, purché sia presentata nella parte importatrice entro due anni dall’importazione dei prodotti cui si riferisce.

Il testo dell’attestazione di origine è il seguente: “L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (REX n. …………) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale UE”.

La Commissione UE, nella “Guidance document on rules of origin – EU-Mercosur Interim Trade Agreement 2026” ha confermato l’obbligo di utilizzo del codice REX ai fini della corretta compilazione dell’attestazione di origine. Solo per spedizioni di valore inferiore a € 6.000,00 tale obbligo non è richiesto.

L’Allegato 3-D all’ITA prevede la possibilità per l’Unione europea, per un tempo massimo di tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore dell’accordo, di accettare, quale attestazione di origine, anche un «certificato di origine», che, al momento, solo il Paraguay ha deciso di utilizzare al posto dell’attestazione di origine.

Quest’ultima è valida per dodici mesi, a decorrere dalla data in cui è stata compilata e deve essere utilizzata dall’importatore entro tale termine; le attestazioni presentate successivamente possono essere accettate dalla dogana del Paese di importazione solo se la mancata presentazione sia dovuta a circostanze eccezionali.

L’esportatore che compila una attestazione di origine deve sempre essere pronto a mostrare alle autorità doganali i documenti che giustifichino la preferenzialità dichiarata, quali, ad es., le dichiarazioni di origine, rilasciate dai fornitori o altri documenti comprovanti le lavorazioni o le trasformazioni cui i materiali sono stati assoggettati (ad es., una dettagliata descrizione del processo produttivo).

L’esportatore deve altresì conservare l’attestazione di origine, nonché i documenti che ne giustifichino il rilascio, per tre anni, decorrenti dalla data dell’attestazione stessa; l’importatore deve conservare l’attestazione di origine per tre anni, decorrenti dalla data di importazione dei beni.

Le regole specifiche per prodotto

Le misure specifiche per prodotto, qualora quest’ultimo sia stato realizzato con materiali sia originari, sia non originari, sono elencate nell’Allegato 3-B; e come sempre avviene, negli accordi conclusi dalla UE, tali regole sono precedute dall’Allegato 3-A, che illustra i criteri per la corretta lettura e interpretazione delle regole stesse.

Il prezzo EXW viene qualificato come il prezzo franco fabbrica del prodotto pagato o da pagare al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l’ultima lavorazione o trasformazione, purché siano compresi il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi sostenuti nella fabbricazione di un prodotto, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento della sua esportazione.

Qualora non vi sia un prezzo da pagare al fornitore o qualora il prezzo pagato non rispecchiasse, effettivamente, tutti i costi sostenuti nella fase produttiva, il prezzo EXW rappresenta il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi sostenuti nella fabbricazione del prodotto, comprensivi delle spese di vendita, generali e amministrative, nonché degli utili, che possano ragionevolmente conseguire alla sua cessione e con esclusione dei costi di trasporto, di assicurazione e di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell’esportazione del prodotto ottenuto.

Il margine, qualificato come “utile”, viene espressamente nominato nel solo caso di assenza di un prezzo da pagare, ma può ragionevolmente ritenersi che sia compreso, senza bisogno di qualificazione esplicita alcuna, anche nel caso di prezzo pagato al fabbricante.

L’entrata in vigore dell’ITA UE-Mercosur apre scenari concreti per le imprese italiane che esportano o importano da Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. Le regole di origine preferenziale rappresentano il presupposto indispensabile per beneficiare delle riduzioni tariffarie previste dall’accordo. Un errore in questa fase, anche formale, può tradursi nella perdita del trattamento preferenziale e in oneri doganali imprevisti. Prima di operare sotto il nuovo regime, è opportuno verificare la classificazione doganale dei propri prodotti, la corretta qualificazione dell’origine e la solidità della catena documentale a supporto.