Antiriciclaggio: Titolare Effettivo, per l’autodichiarazione è indispensabile la firma digitale

 Antiriciclaggio: Titolare Effettivo, per l’autodichiarazione è indispensabile la firma digitale

Al via l’iter per la comunicazione delle informazioni sul Titolare Effettivo al Registro delle imprese delle Camere di Commercio. È stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale il provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che attesta l’operatività dei sistemi di comunicazione del Titolare Effettivo, come stabilito dal decreto interministeriale 11 marzo 2022 n. 55. Entro 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento, i soggetti interessati – imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, trust e istituti similari – dovranno inviare la comunicazione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio.

Per consentire l’adempimento, Unioncamere – con il supporto di InfoCamere, la società delle Camere di commercio per l’innovazione digitale – ha realizzato l’architettura telematica necessaria per ricevere le comunicazioni dovute e, successivamente, consentire l’accesso e la consultazione delle informazioni ai soggetti autorizzati. Al fine di agevolare la corretta compilazione delle domande, il sistema Camerale ha predisposto un manuale operativo disponibile attraverso il portale istituzionale https://www.unioncamere.gov.it/. Sono altresì disponibili tutte le informazioni relative all’adempimento sul portale https://titolareeffettivo.registroimprese.it.

Secondo il D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017 – emanato in attuazione della Direttiva UE 2015/849 e parte della normativa antiriciclaggio – il Titolare Effettivo è la persona fisica che realizza un’operazione o un’attività oppure, nel caso di entità giuridica, chi come persona fisica la possiede o controlla o ne è beneficiaria. L’identificazione certa di questa figura costituisce perciò un tassello determinante per garantire la trasparenza delle attività d’impresa: è frequente, infatti, il riciclaggio di denaro da parte di imprese di copertura che, nascondendo il loro vero titolare, rendono difficile individuare il beneficiario degli introiti derivanti da attività illecite.

Chi deve effettuare la comunicazione del Titolare Effettivo

Ad essere obbligati ad effettuare la dichiarazione saranno:

· Imprese dotate di personalità giuridica (società a responsabilità limitata, società per azioni, le società in accomandita per azioni e società cooperative);

· Persone Giuridiche Private: fondazioni, associazioni e altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture e presso le Regioni e le Province autonome;

· Trust e istituti giuridici affini: enti e istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust (rapporto giuridico nel quale una persona – fiduciario – amministra dei beni, sui quali ha il controllo, nell’interesse di terzi beneficiari).

La comunicazione dovrà avvenire unicamente per via telematica alla Camera di Commercio competente per territorio (anche con il supporto di intermediari autorizzati all’invio) con un’istanza firmata digitalmente (a seconda dei casi):

· da almeno un amministratore dell’impresa;

· dal fondatore o dai soggetti con la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private;

· dal fiduciario, nel caso dei Trust.

Nuove iscrizioni o eventuali variazioni dei dati andranno comunicate entro 30 giorni dalla data dell’atto costitutivo o di variazione e, in ogni caso, i dati forniti dovranno essere annualmente confermati.

In concomitanza con l’apertura dei termini per la comunicazione telematica, le società coinvolte nell’adempimento riceveranno nella propria casella PEC un messaggio della propria Camera di Commercio contenente le informazioni operative necessarie per favorire l’invio della pratica. Sempre per facilitare lo svolgimento dell’adempimento, le Camere di Commercio – con il supporto di Unioncamere e InfoCamere – hanno predisposto lo svolgimento di un ciclo di webinar, accessibili dai siti web di ciascuna Camera.

Indispensabile la firma digitale per l’invio telematico

Per favorire il rispetto dell’obbligo in modo semplice, sicuro e veloce, il sistema camerale mette a disposizione degli interessati “ID InfoCamere”: la Firma Digitale garantita dalle Camere di Commercio dotata di CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Per ottenerla è disponibile una procedura online, sia identificandosi autonomamente attraverso SPID sia prenotando un video-riconoscimento con un operatore. È sempre possibile, inoltre, rivolgersi agli sportelli della propria Camera di Commercio.

Chi potrà consultare il registro del Titolare Effettivo

Una volta iscritte nelle due sezioni appositamente create nel Registro delle Imprese (una definita “autonoma”, contenente i dati su imprese e PGP, l’altra “speciale” dedicata ai trust e istituti affini), le informazioni sul Titolare Effettivo saranno consultabili secondo diverse modalità e ampiezza dai soggetti individuati dalla normativa, ossia:

· Autorità (Ministero dell’Economia e Finanze, Autorità di vigilanza di settore, UIF, Direzione investigativa antimafia, Guardia di finanza, Nucleo Speciale Polizia Valutaria, Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, Autorità giudiziaria, Autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale);

· Soggetti obbligati a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell’adeguata verifica (ad esempio istituti bancari e assicurativi, professionisti, ecc.) previo accreditamento presso la Camera di commercio competente;

· Altri soggetti privati per i quali la conoscenza della titolarità effettiva si rende necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata.

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