Atti fiscali: per posta privata sono inesistenti

A tali conclusioni è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Benevento che, con la sentenza n.382/03/14, depositata il 17/03/2014 (sentenza liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti), ha stabilito che «… come ci insegna la Suprema Corte con sentenza 11098/2008 … con la notificazione di atti … a mezzo posta … deve intendersi il servizio postale di Poste Italiane e NON DI POSTE PRIVATE…».
I giudici dunque evidenziano come l’esclusiva per le operazioni di notifica degli atti tributari resti una prerogativa di Poste Italiane e derivi direttamente dal Decreto Legislativo n.261/1999 (poi ulteriormente confermato anche dal Decreto n.58/2011).
Nel caso in oggetto, quindi, le notifiche effettuate per il tramite delle poste private sono state considerate inesistenti e proprio per questo motivo le richieste del contribuente sono state accolte e le pretese tributarie annullate.
Avv. Matteo Sances
www.studiolegalesances.it
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO SANCES collabora con “Il giornale delle pmi” commentando sentenze in materia tributaria e bancaria.
2 Comments
La posta certificata (PEC) è equiparabile ad un servizio di posta privata?
no, la notifica degli atti esattoriali a mezzo posta elettronica certificata (pec) è prevista espressamente dalla legge (art. 26, comma 2, del Dpr 602/73).
Semmai ci sarebbero da esaminare bene i profili tecnici legati a questa modalità di notifica.
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