Risale a qualche giorno fa la notizia di importanti chiarimenti sul fronte dell’applicazione del bonus rifiuti, contenuti nelle note operative diffuse da Arera lo scorso 18 marzo. Tra le indicazioni fornite, una in particolare è destinata a far discutere.
L’Autorità ha infatti precisato che lo sconto del 25% dovrà essere calcolato al netto di eventuali ulteriori agevolazioni già riconosciute, incluse quelle autonomamente introdotte dai Comuni e il bonus sociale eventualmente percepito nel medesimo anno. In altri termini, il contributo statale non si applicherà sull’importo originario della TARI, bensì su quello già ridotto.
Una scelta tecnica che, tuttavia, produce effetti tutt’altro che neutri. Il meccanismo finisce infatti per penalizzare proprio le realtà locali più virtuose: laddove le Amministrazioni locali sono intervenute negli anni per alleggerire il carico fiscale sui contribuenti, la base di calcolo del bonus statale si riduce, determinando un beneficio complessivo più contenuto.
Una dinamica che rischia di tradursi in una duplice penalizzazione: sia per le amministrazioni locali – il cui sforzo economico viene di fatto neutralizzato – sia per i cittadini, che complessivamente percepiranno un sostegno inferiore rispetto ad altri contribuenti con analoghe condizioni economiche.
Tale novità si inserisce, peraltro, in un quadro già caratterizzato da criteri di accesso particolarmente restrittivi, in grado di sostenere esclusivamente i nuclei familiari più fragili. Ai fini del riconoscimento del bonus, infatti, il parametro chiave resta l’ISEE: per i nuclei familiari con un massimo di tre figli a carico, il valore non deve superare l’importo di euro 9.796,00; per le famiglie più numerose, con almeno quattro figli a carico, è prevista una soglia maggiorata pari a euro 20.000.
È dunque evidente, come nell’attuale contesto economico – segnato da persistenti tensioni geopolitiche e dal protrarsi della crisi energetica – una quota significativa di cittadini rischi di restare esclusa dalla misura.
A ciò si aggiunge un ulteriore profilo di criticità legato alla gestione dei rapporti tra contribuenti ed enti locali, in particolare nei casi di morosità pregressa.
La delibera Arera n.355/2025/R/rif del 29.07.26, recante il “Testo Unico per la Regolazione delle Modalità Applicative per il Riconoscimento del Bonus Sociale Rifiuti” (cd. TUBR), aveva già delineato, all’art. 10, le procedure applicabili nei confronti dei soggetti in condizione di morosità.
L’eventuale sussistenza di debiti pregressi a carico dell’utente beneficiario per il mancato pagamento della TARI può, infatti, incidere sull’effettivo riconoscimento dell’agevolazione. I contribuenti morosi, pur in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, potrebbero non beneficiare del bonus rifiuti, in quanto il gestore del servizio rifiuti urbani (GTRU) è legittimato a trattenere le somme spettanti a titolo di bonus, utilizzandole in compensazione con gli importi dovuti.
Tale meccanismo, tuttavia, non opera in via automatica. Il GTRU può procedere alla compensazione solo dopo aver previamente inviato al contribuente un sollecito di pagamento – a mezzo pec o raccomandata – contenente l’indicazione dell’entità del debito pregresso e l’esplicita comunicazione dell’intenzione di utilizzare il bonus TARI in compensazione. È inoltre necessario che sia decorso inutilmente il termine di 40 giorni dalla ricezione della comunicazione.
In assenza di tali presupposti, qualsiasi compensazione operata dal gestore del servizio rifiuti risulterebbe illegittima, in quanto lesiva del diritto del contribuente a essere informato e a poter eventualmente contestare la pretesa.
La previsione introdotta da Arera non richiama la generale facoltà di compensazione tributaria riconosciuta ai Comuni, ex art. 1, c.167, L. n.296/2006, ma configura, piuttosto, una specifica modalità di erogazione del bonus nell’ambito di un sistema perequativo nazionale, mediante il suo scomputo dai debiti pregressi dell’utente.
Dott.ssa Marialuisa De Pascalis
Avv. Matteo Sances
