Come cambiano dal 1° luglio le nuove norme europee sull’Iva per l’e-commerce

Dal 1° luglio 2021 entrano in vigore nel nostro ordinamento le nuove regole IVA UE sull’e-commerce, recepite in Italia con D.Lgs. n. 83/2021. In base al decreto, si considerano effettuate dal soggetto passivo che le facilita tramite l’uso di un’interfaccia elettronica (quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi) le vendite a distanza intracomunitarie di beni e le cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro a destinazione di non soggetti passivi, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell’UE, nonché le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da paesi terzi, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 141 del 15 giugno 2021 diventa pertanto obbligatorio a decorrere dal 1° luglio rispettare il decreto legislativo che recepisce gli articoli 2 e 3 della Direttiva (UE) 5 dicembre 2017, n. 2017/2455, in materia di IVA sulle prestazioni di servizi e vendite a distanza di beni.

Queste le principali novità in vigore dal 1° luglio:

  • Le operazioni di commercio elettronico indiretto (e più in generale le vendite a distanza di beni), nei rapporti B2C, saranno territorialmente rilevanti ai fini IVA nel Paese UE di destinazione dei beni (quindi, non si applicherà più la disciplina delle vendite a distanza per le quali sono previste determinate soglie – ne consegue che vi sarà l’eliminazione delle soglie che variano da Euro 35.000 ad Euro 100.000);

  • fino alla soglia annua di vendite pari ad euro 10.000 (valore totale al netto dell’IVA) si applicherà, invece, l’IVA del Paese ove è stabilito il cedente soggetto passivo IVA (ferma restando la possibilità di opzione per la tassazione a destinazione indipendentemente dalla soglia). Se nel corso di un anno civile la citata soglia di euro 10.000 (valore totale al netto dell’IVA) viene superata, si applica, a partire da tale data, l’ordinario criterio impositivo basato sul luogo di destino dei beni;

  • i cedenti soggetti passivi IVA potranno comunque optare per il l’OSS (One Stop Shop – che dal 1° luglio 2021 sostituirà l’attuale MOSS utilizzato per il commercio elettronico diretto). In tal caso il cedente applicherà ai fini della fatturazione/certificazione dei corrispettivi le regole di fatturazione/certificazione applicate nel proprio Paese e non quelle di destino dei beni;

  • rimozione dell’attuale franchigia IVA sulle importazioni di modico valore (che varia da euro 10 ad euro 22);

  • introduzione di nuovo regime IVA per le importazioni di prodotti da territori extra-UE con valore intrinseco inferiore ovvero uguale ad Euro 150 (denominato IOSS – Import One Stop Shop).

Definizione di Vendite a distanza

Per comprendere meglio a chi estendere ed applicare il nuovo regolamento in materia di IVA è bene chiarire cosa si intende per “vendite a distanza”. La definizione di vendite a distanza è contenuta nel nuovo art. 38-bis aggiunto al D.L. n. 331/1993 per cui per vendite a distanza intracomunitarie di beni si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di persone fisiche non soggetti d’imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa.

Per vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, da un territorio terzo o paese terzo con arrivo della spedizione o del trasporto in uno Stato membro dell’Unione europea a destinazione di persone fisiche non soggetti d’imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell’art. 72, D.P.R. n. 633/1972, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa.

Le disposizioni in questione non si applicano:
– alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
– alle cessioni di beni da installare, montare o assiemare a cura del fornitore o per suo conto nello Stato di arrivo della spedizione o del trasporto.
Per le cessioni di cui all’art. 2-bis del decreto IVA, la spedizione o il trasporto dei beni sono imputati alle cessioni effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l’uso di un’interfaccia elettronica.

Partecipa alla discussione

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.