Come indicare nei REDDITI PF 2021 le detrazioni de minimis per investimenti in startup innovative al 50%

 Come indicare nei REDDITI PF 2021 le detrazioni de minimis per investimenti in startup innovative al 50%

Investire in startup innovative, porta i suoi frutti! Sì perché dall’estate scorsa, il Decreto Rilancio – all’ articolo 38, comma 7, del Dl 34/2020– ha aggiornato temporaneamente la disciplina agevolativa per chi investe in startup e Pmi innovative, contenuta nel Dl 179/2012, prevedendo per gli investimenti in startup innovative fino a 100mila euro, una detrazione Irpef del 50% della somma investita (precedentemente era al 30%).

Ance per le persone fisiche che investono in PMI innovative la detrazione IRPEF sale al 50%. L’investimento massimo detraibile è 300mila euro e, in caso di investimento superiore a tale importo, la detrazione spetta in via prioritaria rispetto a quella base del 30% facendo sì che gli incentivi possano essere cumulati con applicazione della detrazione del 50% fino a 300mila euro di investimento e del 30% per l’eccedenza.

Prima di capire come indicare in dichiarazione dei redditi 2021 (anno 2020) l’importo della detrazione, vorrei porre l’attenzione su due questioni importantissime.

1 La prima è che le detrazioni sono calcolate sugli investimenti effettuati nel capitale sociale di startup innovative e PMI innovative. Pertanto, nel caso della detrazione del 50% l’investimento dev’essere mantenuto per almeno 3 anni. In caso di cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, è prevista la decadenza dal beneficio e scatta l’obbligo di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.

2 La seconda questione è che nel 730 precompilato o ordinario non è ancora possibile indicare gli investimenti in startup e PMI innovative per i quali spetta la detrazione fino al 50%. Tali investimenti devono per forza passare dal modello UNICO PF. L’obbligo di utilizzare esclusivamente il modello UNICO per l’incentivo fiscale, risulta essere ancora un grave limite per tutti quei soggetti che per evidenti convenienze fiscali, hanno l’opportunità di poter presentare il 730. Dal 2013 ho sollevato più volte questa problematica che di fatto, disincentiva i subordinati ad investire in startup o PMI innovative. La risposta dell’Agenzia delle Entrate è stata la seguente: “Il modello 730 è uno strumento dichiarativo semplificato destinato a dipendenti e pensionati, di conseguenza la detrazione per investimenti in startup è stata inclusa solo nel Modello Unico e quindi può essere fruita esclusivamente presentando tale modello”.

Chiunque avesse dubbi specifici sull’agevolazione fiscale per chi investe nel capitale di startup o PMI innovative,  il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito chiarimenti con apposite FAQ aggiornate al 22 marzo 2021 cliccandi qui.

Per le persone fisiche che vogliono beneficiare dell’agevolazione fiscale, le imprese beneficiarie devono presentare, tramite l’apposita piattaforma informatica sul sito del Ministero dello Sviluppo economico, un’istanza on line a questo link:
– per gli investimenti effettuati nel 2020, entro il 30 aprile 2021 (in scadenza, quindi, questo venerdì);
– a regime, prima dell’effettuazione degli investimenti.

L’agevolazione spetta a condizione che le persone fisiche ricevano e conservino una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria che attesti l’importo dell’investimento, il codice COR rilasciato dal registro nazionale degli aiuti, l’importo della detrazione fruibile.

Ai fini fiscali, l’agevolazione si applica agli investimenti effettuati successivamente al 1° gennaio 2020 e a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Tali detrazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.

N.B. È utile inoltre precisare che l’ammontare non detraibile, in tutto o in parte, nel periodo d’imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall’Irpef nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo.

GUIDA SU COME COMPILARE IL MODELLO UNICO PF 2021 

Entrando nel merito della compilazione del Modello UNICO PF 2021, per beneficiare dell’incentivo fiscale, l’Agenzia delle entrate, ha pubblicato da qualche giorno le nuove istruzioni ed i nuovi codici da indicare nel rigo RP80 del modello UNICO PF.

Per la compilazione del rigo RP80 del modello REDDITI PF 2021 rientrante nella sezione VI (altre detrazioni)  si devono compilare i seguenti dati:

COLONNA 1 e COLONNA 2 

  • Nella colonna 1 in caso di investimento diretto, si deve indicare il codice fiscale della startup innovativa nella quale è stato effettuato il conferimento. Se si rientra in questa casistica bisogna quindi indicare successivamente il CODICE “1” nella casella di colonna 2;
  •  Nella colonna 1 in caso di investimento indiretto mediante un organismo di investimento collettivo del risparmio, si deve indicare il codice fiscale di tale organismo, mentre in colonna 2 il CODICE “2”;
  • Qualora l’investimento indiretto sia stato effettuato mediante una società di capitali che investe prevalentemente in startup innovative, in colonna 1 indicheremo il codice fiscale di detta società e in colonna 2 il CODICE “3”;
  • Nella colonna 1, nell’ipotesi di contribuenti che partecipano a società in nome collettivo o in accomandita semplice, viene indicato il codice fiscale della
    società che abbia loro imputato la quota detraibile per investimenti in startup, mentre in colonna 2 viene indicato il CODICE “4”;
  • Nella colonna 1, nell’ipotesi di contribuenti che partecipano a società di persone per il tramite di società che abbiano optato per la trasparenza fiscale ai sensi dell’art. 116, viene indicato il codice fiscale della società che abbia loro imputato la quota detraibile per investimenti in startup e in colonna 2 viene indicato il CODICE “5”.**N.B. Solo in presenza dei due CODICI “4” e “5”, non vanno compilate le colonne 4 e 5, ma va unicamente indicato nella colonna 6 l’ammontare dell’importo detraibile ricevuto per trasparenza.

COLONNA 1 A

Viene richiesta la compilazione della colonna 1A nell’ipotesi di investimento indiretto per il tramite di soggetti esteri, privi di un codice fiscale. In tale casistica deve essere indicato nella colonna 1A il codice di identificazione fiscale, ove attribuito dall’autorità fiscale del Paese estero ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un’Autorità amministrativa   ** N.B. non deve essere compilata la colonna 1 **.

COLONNA 3 

Nella colonna 3 viene indicato l’ammontare dell’investimento agevolabile** Non va indicato nessun importo nei casi di contribuente che partecipa a società in regime di trasparenza (codici 4 e 5 in colonna 2);

COLONNA 4 

Nella colonna 4 viene indicato il codice che identifica il tipo di investimento:

  • 1’ se l’investimento è stato effettuato in startup innovativa;
  • 2’ se l’investimento è stato effettuato in PMI innovativa ammissibile di cui all’art. 4, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3;
  • 3’ se l’investimento è stato effettuato in start-up innovativa di cui all’art.38, comma 7 del decreto legge n. 34 del 2020;
  • 4’ se l’investimento è stato effettuato in PMI innovativa di cui all’art.38, comma 8 del decreto legge n. 34 del 2020;
  • 5’ nel caso d’investimento in PMI innovativa, per l’eventuale importo dello stesso eccedente il limite di € 300.000 di cui all’art.38, comma 8, del decreto legge n. 34 del 2020;

COLONNA 5 

Nella colonna 5 viene indicato l’ammontare detraibile che risulta applicando all’importo di colonna 3 la percentuale del 30% qualora nella colonna 4 sia indicato il codice 1, 2 o 5, ovvero la percentuale del 50%, qualora nella colonna 4 sia indicato il codice 3 o 4.

** N.B. Nel caso in cui nella colonna 2 sia stato indicato il codice 4 o il codice 5 (detrazione attribuita da società “trasparente”) nella colonna 5 va indicato direttamente l’ammontare dell’importo detraibile ricevuto per trasparenza.

COLONNA 6 

Nella colonna 6 viene indicato il totale della detrazione spettante. Se è stato compilato un solo rigo, detto importo sarà pari a quello indicato in colonna 5; se sono stati effettuati più investimenti, occorre compilare un rigo per ciascuno di essi, utilizzando la funzione di compilazione di più moduli.

** È importante ricordare che se vi trovate in questa casistica, deve essere riportato in colonna 6 del primo modulo esclusivamente la somma degli importi indicati nelle colonne 5 di tutti i moduli compilati e indicare il numero modulo nell’apposito spazio in alto a destra.
** L’importo indicato in questa colonna va riportato nel rigo RN21, colonna 1.

IPOTESI DI RESTITUZIONE DELLA DETRAZIONE 

Nel caso in cui si sia verificata la decadenza dal beneficio per il verificarsi di una delle condizioni indicate nell’articolo 6, comma 4 del decreto ministeriale 7 maggio 2019, il contribuente è tenuto a compilare il rigo RP80 e a restituire l’importo detratto, unitamente ai relativi interessi legali.

In tale ipotesi va compilato il rigo RP80 indicando i seguenti dati:

  • colonna 7, gli interessi legali sull’imposta non versata per effetto dell’utilizzo della detrazione, maturati dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata;
  • colonna 8, la detrazione effettivamente fruita nei periodi d’imposta precedenti, non più spettante, comprensiva degli interessi di colonna 7** N.B. l’importo della presente colonna va ad aumentare l’imposta lorda di tale periodo;
  • colonna 9, l’eccedenza di detrazione non ancora fruita, non più spettante. Tale importo va sottratto dai rispettivi residui di detrazione risultanti dagli anni precedenti, da indicare nelle colonne 1 dei righi RN18, RN19 e RN20 del presente modello.

RIEPILOGO DEI NUOVI CODICI DA INSERIRE NEL MODELLO UNICO PF – RIGO RP80 

In conclusione, rileviamo qui le principali novità introdotte dal Decreto Rilancio da inserire nella compilazione del rigo RP 80 del modello UNICO PF 2021

Nella colonna 4 i seguenti nuovi codici a seconda della tipologia di investimento:

  •  codice “3”, se l’investimento è stato effettuato in startup innovativa di cui all’art. 38 comma 7 del DL 34/2020;
  • codice “4”, se l’investimento è stato effettuato in PMI innovativa di cui all’art. 38 comma 8 del DL 34/2020;
  • codice “5”, nel caso di investimento in PMI innovativa per l’eventuale importo dello stesso eccedente il limite di 300.000 euro di cui all’art. 38 comma 8 del DL 34/2020.

In riferimento invece alla colonna 5 del rigo RP80, l’Agenzia delle Entrate precisa che la percentuale di detrazione applicabile all’investimento agevolabile è pari al 50% qualora nella colonna
4 sia indicato il codice “3” o “4”. Nel caso di utilizzo degli altri codici sarà invece applicata  la percentuale ordinaria prevista del 30%.

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