Come sfruttare le agevolazioni Iva per le startup innovative

 Come sfruttare le agevolazioni Iva per le startup innovative

Le startup innovative sono società di capitali che hanno come oggetto sociale lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Investire in startup innovative comporta delle agevolazioni fiscali per gli investitori: sia persone fisiche che società. Tra i vantaggi fiscali riconosciuti per la startup innovativa rientrano i benefici previsti per le imposte indirette, in particolare per quanto riguarda i rimborsi annuali e le compensazioni dell’Imposta sul valore aggiunto (IVA).

il Fisco prevede in una situazione ordinaria che qualora in dichiarazione IVA risulti un saldo a credito del contribuente (persona fisica o giuridica), vi sono tre possibilità:

  • la richiesta di rimborso totale o parziale ove ne sussistano le condizioni;
  • il riporto all’anno successivo del credito utilizzabile nelle liquidazioni periodiche;
  • l’eventuale compensazione.

La scelta può essere effettuata direttamente in dichiarazione IVA o, per quanto riguarda il rimborso o la compensazione, anche durante l’anno attraverso i rimborsi infrannuali (modello IVA TR) che possono essere presentati, nel rispetto delle condizioni poste dalla norma, entro la fine del mese successivo ognuno dei primi tre trimestri solari dell’anno.

È prevista inoltre la possibilità di richiedere il rimborso dell’IVA a credito solo se l’ammontare è superiore a euro 2.582,28 e se derivante da una delle seguenti situazioni:

  • in caso di cessazione dell’attività, se dall’ultima dichiarazione IVA annuale relativa al periodo d’imposta in cui è cessata l’attività risulta un credito IVA. Il contribuente può chiedere il rimborso senza condizioni e senza limiti di importo;
  • se l’aliquota media sugli acquisti ed importazioni supera quella media sulle operazioni attive, aumentata del 10%;
  • in presenza di operazioni non imponibili per esportazioni, per operazioni assimilate alle esportazioni, per vendite a esportatori abituali senza l’applicazione dell’imposta, per le esportazioni verso S. Marino, Città del Vaticano, per operazioni con determinati organismi internazionali, per cessioni intracomunitarie non imponibili ai sensi degli articoli 41, 50 bis, comma 4, lettere f) e g) e 58 del D.L. 331/1993 e per prestazioni intracomunitarie di trasporto e intermediazione di cui all’articolo 40, commi 4 bis, 6 e 8 del D.L. 331/1993, con un’incidenza superiore al 25% del totale delle operazioni attive effettuate;
  • presenza di acquisti di beni ammortizzabili (esclusi i terreni edificabili, e compresi i beni strumentali per natura anche se locati) e i beni o servizi per studi e ricerche, limitatamente all’Iva relativa a tali acquisti;
  • prevalenza di operazioni non soggette a IVA per mancanza del presupposto della territorialità ex articoli da 7 a 7- septies, DPR 633/1972. L’importo di tali operazioni deve essere superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate;
  • rimborsi Iva spettanti ai rappresentanti fiscali in Italia di società non residenti, nominati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, DPR 633/1972;
  • esportazioni e cessioni intracomunitarie di prodotti soggetti ad accisa o prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A, parte I, DPR 633/1972 all’estero o nella Unione europea. L’importo rimborsabile deve essere calcolato mediante l’applicazione delle percentuali di compensazione applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato.

Il credito IVA che emerge dalla dichiarazione annuale, può essere chiesto a rimborso se dalle dichiarazioni relative ai due anni precedenti risultino eccedenze di Iva detraibile.

Il rimborso spetta per un ammontare non superiore al minore degli importi delle eccedenze a credito dei tre anni considerati, relativamente alla parte non ancora richiesta a rimborso, anche se di ammontare inferiore a 2.582,28 euro.

Le regole su rimborsi Iva

L’introduzione dell’articolo 13, del D.lgs n. 175 del 21 novembre 2014, ha modificato l’articolo 38 bis, del DPR 633/1972, modificando la disciplina relativa all’esecuzione dei rimborsi IVA.

In particolare, il comma 1 dell’articolo 38 bis, dispone che il rimborso dell’IVA debba essere effettuato entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale (nella quale deve essere presentata la richiesta). Se vengono presentate più dichiarazioni relative allo stesso periodo d’imposta (correttive, integrative), il termine viene fatto decorrere dall’ultima dichiarazione presentata. Nella circolare n. 32 del 30 dicembre 2014, vengono evidenziate modalità diverse di esecuzione del rimborso in relazione al differente importo del credito Iva. Per i rimborsi inferiori o uguali a euro 30.000,00, è sufficiente la sola presentazione della dichiarazione annuale, e il computo della soglia tiene conto della somma delle richieste di rimborso effettuate per l’intero periodo di imposta. I rimborsi superiori a euro 30.000,00 sono erogabili senza garanzia, se il soggetto non rientra in particolari fattispecie.

È sufficiente che alla dichiarazione annuale o alla richiesta trimestrale venga apposto il visto di conformità (Art.35, D.lgs 241/1997) o la sottoscrizione di cui all’articolo 10, comma 7, D.L. 1° luglio 2009.

È inoltre necessario presentare una dichiarazione sostitutiva attestante alcune particolari condizioni.

Per i rimborsi superiori a euro 30.000,00, è necessaria la presentazione della garanzia per i:

  • soggetti che esercitano attività di impresa da meno di due anni (ad eccezione delle start up innovative);
  • contribuenti ai quali, nei due anni che precedono la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica, da cui risulti uno scostamento tra importi accertati e imposta dovuta o credito dichiarato, superiore al 10%, 5% o 1% del dichiarato se gli importi accertati sono rispettivamente inferiori a euro 150.000, superiori a tale soglia, ma inferiori a Euro 1.500.000 o superiori a Euro 1.500.000;
  • soggetti che presentano la dichiarazione o l’istanza priva del visto di conformità o di sottoscrizione alternativa (o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà);
  • soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile che risulta all’atto della cessazione dell’attività.

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione “orizzontale” il credito IVA annuale o infrannuale per importi superiori a 5.000 euro annui sono soggetti alle limitazioni previste dall’art. 17, del D.lgs. 241/1997 e dall’art. 10 del D.L. 78/2009.

La compensazione è ammessa dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del modello TR da cui emerge il credito.

La dichiarazione al pari del Modello TR, deve essere munita del visto di conformità rilasciato da un soggetto abilitato (dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro), oppure della sottoscrizione del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti, che attesti la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione. Il modello F24 che espone la compensazione del credito Iva, deve essere presentato utilizzando esclusivamente i servizi telematici, Entratel o Fisconline, dell’Agenzia delle Entrate.

La compensazione IVA nelle startup innovative

Per le Startup innovative di cui all’art. 25 del D.L. n. 179/2012, il limite di 5.000 euro è aumentato a 50.000 euro annui, per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese. Un analogo incremento è previsto ai fini dell’esonero dall’obbligo del visto di conformità, in particolare in caso di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo alla dichiarazione dell’anno 2020 per un importo non superiore a 50.000 euro in presenza di un livello di affidabilità conseguente all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale almeno pari a 8 (su una scala di 10) oppure a 8,5 (media semplice dei livelli di affidabilità 2018 e 2019). La circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 20 del 9 settembre 2019 ha precisato che in caso di accertamento se il voto degli ISA scende sotto la soglia di 8, il credito compensato verrà considerato indebito per la parte eccedente i 5.000 euro, e il versamento compensato sarà considerato omesso e verrà applicata anche la sanzione pari al 30%.

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