Con MCE Lab per far chiarezza sui beni ammessi dal Piano Transizione 5.0

Il Piano Transizione 5.0 prevede un credito d’imposta per le imprese che, nel biennio 2024-2025, effettuano investimenti in progetti di innovazione finalizzati a una riduzione dei consumi energetici.

Quelli ammessi sono beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, a condizione che siano funzionali alla transizione tecnologica e digitale e che portino a una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% sulla struttura produttiva o del 5% sul processo interessato dall’investimento.

Tra le tipologie dei beni materiali ammessi troviamo macchinari, impianti, attrezzature e altri beni strumentali nuovi, tutti elencati nell’Allegato A della Legge 232/2016, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione. Nonostante i numerosi aggiornamenti normativi e le FAQ pubblicate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, permangono alcuni dubbi interpretativi e operativi sui beni effettivamente ammessi al Piano Transizione 5.0.

MCE – Mostra Convegno Expocomfort ha sottoposto uno di questi dubbi sull’ammibilità di un bene ai sui esperti di MCE Lab  e con l’ing. Mauro Donnini – Responsabile Area Tecnologia, Energia, Ambiente e Sicurezza di ASSISTAL – Associazione Nazionale Costruttori di Impianti e dei Servizi di Efficienza Energetica – ESCo e Facility Management, cerca di far chiarezza.

Una centrale termica con generatore di vapore a gas, qualora utilizzata per applicazione dove non è possibile adoperare sistemi di generazione elettrica, è ammissibile al piano di transizione 5.0 in funzione delle eccezioni definite nell’art.5 del decreto attuativo?

Una centrale termica non è un bene dell’allegato A.

Immagine di freepik

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