Contratto a tempo determinato per esigenze previste dal contratto collettivo di lavoro

 Contratto a tempo determinato per esigenze previste dal contratto collettivo di lavoro

A decorrere dal 25 luglio 2021, l’art. 41-bis del D.L. n. 73/2021, introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 106/2021 ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina vigente in materia di:

  • apposizione del termine al contratto individuale di lavoro subordinato (art. 19, c. 1, lett. b-bis) del D.Lgs. n. 81/2015);
  • rinnovo e proroga del termine apposto al contratto individuale di lavoro (art. 21, c. 01 e 1 del D.Lgs. n. 81/2015).

Sino al 30 settembre 2022 al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi può essere apposto un termine a condizione ricorrano specifiche esigenze espressamente individuate dal contratto collettivo di lavoro di livello:

  • nazionale o territoriale, stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • aziendale stipulato dalle rappresentanze sindacali aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria (art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015).

Le medesime specifiche esigenze individuate dal contratto collettivo di lavoro applicato potranno essere invocate ai fini del rinnovo e della proroga del termine stesso (art. 21, c. 01 del D.Lgs. n. 81/2015).

Dunque, a decorrere dal 25 luglio 2021, i) l’apposizione di un termine superiore a 12 mesi al contratto individuale di lavoro così come ii) il rinnovo e iii) la proroga del termine stesso apposto al contratto individuale di lavoro sono possibili nell’ipotesi in cui:

  • sussistano esigenze i) temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ii) di sostituzione di altri lavoratori ovvero iii) connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria (art. 19, c. 1, lett. a) e b) del Lgs. n. 81/2015);
  • ricorrano specifiche esigenze individuate dal contratto collettivo di lavoro applicato (19, c. 1, lett. b-bis) del D.Lgs. n. 81/2015). Come anticipato, l’operatività di tale norma è limitata al 30 settembre 2022 (art. 19, c. 1.1 del D.Lgs. n. 81/2015).

È altresì opportuno precisare che la durata del contratto a tempo determinato non può in ogni caso eccedere il limite di 24 mesi (art. 19, c. 1 del D.Lgs. n. 81/2015).

In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a 12 mesi, in assenza delle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b), il contratto deve intendersi automaticamente trasformato in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del predetto termine di 12 mesi (art. 19, c. 1-bis del D.Lgs. n. 81/2015).

Photo by Sebastian Herrmann on Unsplash

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