Contribuenti Minimi: riapertura dei termini per tutto il 2015

In primis il picco di partite Iva aperte nel solo mese di dicembre 2014 ( quasi 70 mila ), l’altra l’ira dei consulenti e contribuenti che si vedevano aumentare l’ imposta sostitutiva dal 5% al 15% oltre che la riduzione della soglia minimi dei ricavi prevista dal nuovo regime forfettario.
Proprio per questo l’ art. 10, co. 12-undecies, del D.L. n. 192/2014, inserito in sede di conversione, ha stabilito la proroga per tutto il 2015, del termine per la scelta del regime dei contribuenti minimi di cui all’art. 27, co. 1 e 2, del D.L. n. 98/2011.
Questo significa che i contribuenti che hanno iniziato un’attività nell’anno 2015 possono optare, in presenza dei presupposti di legge, per l’applicazione del vecchio regime che prevede l’imposta sostitutiva del 5%.
È corretto chiarire e tener bene a mente che il vecchio regime dei contribuenti minimi interessa coloro che hanno intrapreso una nuova attività ovvero che l’abbiano iniziata a partire dal 31 dicembre 2007, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi ovvero fino al compimento del trentacinquesimo anno d’età.
Il nuovo regime forfettario ha, invece, sostituito, con decorrenza al 1° gennaio 2015, i previgenti regimi agevolati destinati alle piccole imprese e ai lavoratori autonomi, ovvero quello dei nuovi contribuenti minimi (art. 27, co. 1 e 2, del D.L. n. 98/2011), quello degli “ex minimi” (art. 27, co. 3, del D.L. n. 98/2011) e quello delle nuove iniziative produttive (art. 13 della Legge n. 388/2000).
Le differenze che passano dal regime dei minimi a quello del regime forfettario riguardano non solo la diversa aliquota del prelievo ma anche il limite annuo di ricavi o compensi che consentono la permanenza nel regime agevolato. Nel regime forfetario sono previsti limiti ai ricavi o compensi a seconda del tipo di attività esercitata (contraddistinta dal relativo codice Ateco 2007), variabili da euro 15.000 per le attività professionali e immobiliari, ad euro 40.000 per il commercio. Inoltre, mentre nel regime di vantaggio il reddito imponibile è determinato in modo analitico, quale differenza fra elementi positivi e negativi di reddito, nel nuovo regime forfetario esso è calcolato applicando ai ricavi o compensi conseguiti nel periodo d’imposta un coefficiente di redditività che varia in base all’attività svolta.
Maurizio Maraglino
Dottore Commercialista e Consulente d’impresa

Dottore commercialista e revisore legale. Giornalista pubblicista. Esperto in finanza innovativa e startup.
www.mauriziomaraglino.it
1 Comment
Buongiorno, reputo incompleta l’interpretazione di questo articolo, perche a seguito della pubblicazione del testo milleproroghe, e dopo aver contattato il servizio clienti dell’agenzia delle entrate, ho ancora dei dubbi, così come li aveva l’operatore, circa i regimi realmente prorogati.
A mio avviso da quanto esposto nel sito del senato, e da quanto pubblicato con il comma 12-undecies, è stato rimesso in piedi anche il regime del 20% per tutti coloro che hanno ricavi sotto i 30000 €,
poiché ripristina i regimi (dico al plurale) soppressi alla lettera, “b” e “c” del D.L stabilità, il primo è quello del 5% per nuova attività e il secondo è il 20 % della 244/2007.
Infatti tutto viene spiegato nella relazione del senato in maniera chiara ed evvidente. Mi chiedo Infatti che senso avesse prorogare la lettera c che era automaticamente riattivato e modificato dalla lettera b.
a tal proposito vi copio i link del sito del senato da cui ho potuto leggere ed analizare quanto da me rilevato:
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/903857/index.html?stampa=si&part=dossier_dossier1-sezione_sezione131-h2_h2101&spart=si
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/904184/index.html?stampa=si&part=dossier_dossier1-sezione_sezione9-h4_h485&spart=si
cordiali saluti, Francesco.
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