Contributi Covid: il Fisco può richiederli con atto di recupero?

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Come si è avuto modo di approfondire nel precedente articolo (“Recupero contributi Covid: è competente il Tribunale” visibile al seguente link – https://www.giornaledellepmi.it/recupero-contributi-covid-e-competente-il-tribunale/ ), a seguito della sentenza n.124/2025 della Corte costituzionale, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità ha attribuito alla giurisdizione del Tribunale le controversie aventi ad oggetto il recupero dei contributi pubblici erogati durante la pandemia da Covid19 e non dovuti.

Ciò offre interessanti spunti di riflessione in relazione a ulteriori profili che, allo stato, risultano ancora controversi e che saranno oggetto del presente approfondimento.

Se, infatti, la recentissima sentenza n.34559/2026 delle Sezioni Unite ha escluso la natura tributaria del contributo a fondo perduto Covid, ci si chiede se l’atto di recupero emesso dall’Ufficio possa essere qualificato come il provvedimento idoneo ad accertare l’insussistenza del beneficio.

Si rammenta, al riguardo, che l’atto di recupero, ai sensi dell’art. 38-bis del DPR. n.600/73, costituisce lo strumento mediante il quale l’Agenzia delle Entrate procede al recupero dei «crediti d’imposta non spettanti o inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n.241» (quali, ad esempio, crediti da superbonus, crediti IVA o crediti per investimenti in beni strumentali, etc.).

Ne consegue che presupposto indefettibile per il legittimo utilizzo di tale provvedimento è la natura tributaria sia del credito oggetto del recupero, sia del debito che quest’ultimo avrebbe indebitamente estinto.

Non ogni ipotesi di indebita percezione di risorse pubbliche legittima, pertanto, l’adozione di un atto di recupero da parte del Fisco, dovendo tale strumento essere circoscritto alle sole fattispecie in cui ricorra un’illegittima compensazione fiscale.

Se, dunque, il contributo a fondo perduto Covid è privo di natura tributaria, il beneficiario non ha utilizzato in compensazione un «credito d’imposta non spettante o inesistente», ma ha semplicemente fruito di una somma erogata dallo Stato quale misura agevolativa o forma di sostegno economico.

Alla luce di tali considerazioni e dell’orientamento interpretativo inaugurato dalla sentenza n.34581/2023 e consolidato dalla sentenza n.34559/2026, entrambe delle Sezioni Unite, appare sostenibile che l’atto di recupero non costituisca il provvedimento amministrativo idoneo ad accertare l’insussistenza del beneficio, risultando adottato in assenza dei necessari presupposti giustificativi.

Muovendo da tale premessa, può quindi prospettarsi che l’Amministrazione finanziaria debba ricorrere agli ordinari strumenti di diritto comune e, in particolare, all’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c..

In conclusione, il progressivo consolidarsi dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riparto di giurisdizione appare suscettibile di produrre effetti ben più ampi della mera individuazione del giudice competente. Riprendendo la nota metafora dell’“effetto farfalla”, secondo cui un evento marginale può determinare conseguenze di vasta portata, l’esclusione della natura tributaria del contributo Covid e la conseguente devoluzione delle relative liti alla giurisdizione del Tribunale sembrano, infatti, idonee a rimettere in discussione l’intera architettura della misura agevolativa, con ricadute non soltanto sul piano processuale, ma anche su quello sostanziale.

Dott.ssa Marialuisa De Pascalis

Avv. Matteo Sances

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