Cooperative compliance: pronti i requisiti per l’ammissibilità al nuovo regime collaborativo

L’adempimento collaborativo entra nel vivo. Le Entrate pubblicano online il modello da utilizzare per la richiesta di adesione al regime con le relative istruzioni. Con il Provvedimento di oggi che approva il modello di domanda, inoltre, l’Agenzia stabilisce condizioni e modalità di accesso al nuovo regime, introdotto con il Decreto legislativo n. 128/2015, definendo i requisiti essenziali che il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale deve possedere per consentire l’ammissibilità della società al programma di cooperative compliance.
L’adempimento collaborativo, un fisco di servizio per ridurre l’indice di rischio fiscale – Il regime di adempimento collaborativo, definito anche come cooperative compliance, è un programma che si fonda sulla trasparenza, sulla cooperazione e sulla fiducia reciproca con il contribuente. Presente in altri Paesi, il nuovo regime è stato introdotto in Italia seguendo le indicazioni dell’Ocse contenute in un Rapporto ad hoc denominato “Co-operative Compliance: a Framework – From Enhanced Relationship to Co-operative Compliance”. In fase di prima applicazione il programma è riservato solo ai contribuenti di più rilevanti dimensioni, , l’obiettivo è di estendere in futuro i benefici connessi al “dialogo preventivo” ad una platea sempre più vasta di contribuenti.
I soggetti interessati, questione di miliardi – In particolare, nel corso della prima fase d’applicazione, al regime di adempimento collaborativo sono ammessi esclusivamente: i soggetti residenti e non residenti il cui volume d’affari o ricavi non sia inferiore a dieci miliardi di euro; i soggetti residenti e non residenti con un volume d’affari o ricavi non inferiore a un miliardo di euro, a patto che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota; le imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell’Agenzia fornita a seguito di istanza d’interpello sui nuovi investimenti – Decreto legislativo n. 147/2015, articolo 2 – indipendentemente dal volume d’affari o di ricavi. Sotto il profilo dei requisiti soggettivi, il provvedimento introduce una specifica disposizione in materia di gruppi di imprese che estende la partecipazione al regime anche alle società appartenenti al gruppo del soggetto che ha presentato domanda di ammissione e che svolgono nei confronti di esso funzioni di indirizzo in relazione al sistema di controllo del rischio fiscale.
Il sistema di controllo del rischio, nuovo “presidio” fiscale per la promozione d’una cultura aziendale onesta e corretta – Il contribuente, cioè l’impresa che aderisce al nuovo regime, deve essere dotato di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso come il rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria. Naturalmente, tale sistema deve essere inserito a pieno nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno. Inoltre, il suo utilizzo deve garantire la promozione di una cultura aziendale fondata su principi di onestà, correttezza e rispetto delle norme fiscali.
I 7 requisiti del sistema di controllo del rischio, l’occhio dell’impresa su se stessa – In particolare, il Provvedimento passa in rassegna anche le caratteristiche specifiche di questo sistema di controllo. Innanzitutto, deve contenere una chiara e documentata strategia fiscale, contenente l’indicazione degli obiettivi perseguiti dall’impresa in relazione alla variabile fiscale, inclusa la propensione al rischio della stessa e il grado di coinvolgimento dei vertici nelle scelte di pianificazione fiscale.. A seguire, il sistema deve assicurare una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità, a persone con adeguate competenze ed esperienze, a tutti i livelli organizzativi. Allo stesso tempo, il sistema di controllo deve garantire efficaci procedure di rilevazione, misurazione e gestione dei rischi fiscali. In pratica, deve essere in grado di definire una vera e propria “mappatura” delle eventuali criticità fiscali relative ai diversi processi aziendali. Il sistema di controllo deve anche essere dotato di specifiche procedure di monitoraggio che consentano l’individuazione di eventuali carenze e l’attivazione dei correttivi necessari.
Il sistema deve essere congegnato in modo da potersi adattare ai cambiamenti in atto sia all’interno che all’esterno, per esempio nel caso di modifiche alla legislazione fiscale. E per finire, il sistema deve prevedere, con cadenza almeno annuale, l’invio di una relazione agli organi di gestione per l’esame e le valutazioni conseguenti. Un punto non secondario riguarda i flussi informativi. Questi, infatti, devono essere accurati, completi, tempestivi e accessibili a tutti i livelli aziendali.
Come si accede – La domanda di accesso al regime va sottoscritta e presentata alla Direzione Centrale Accertamento, esclusivamente a mezzo Pec. I soggetti non residenti, invece, possono presentarla alla casella di posta elettronica ordinaria indicata nelle istruzioni per la compilazione del modello. La richiesta dovrà contenere, tra l’altro, la denominazione dell’impresa, la sede legale o il domicilio fiscale, il codice fiscale o la partita Iva, l’indicazione dei recapiti, la dichiarazione del possesso di uno dei requisiti soggettivi per l’accesso al regime, la dichiarazione del possesso di un efficace sistema di controllo del rischio fiscale.
Quali documenti allegare – Unitamente all’istanza o entro 30 giorni dall’invio della stessa è necessario presentare, a pena di rinuncia alla procedura, la documentazione relativa all’attività svolta, alla strategia fiscale, al sistema di controllo, nonché alla mappa dei processi aziendali e dei rischi fiscali mappati dal sistema dal momento della sua implementazione.
La verifica dei requisiti – L’ufficio competente verifica la presenza dei requisiti necessari per l’accesso al regime e può proporre gli interventi utili per l’ammissione.
Entro 120 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione, le Entrate comunicano al contribuente l’esito della verifica tramite Pec o posta elettronica ordinaria. Nel caso in cui emergano rischi fiscali non individuati dal sistema di controllo del rischio fiscale o non comunicati all’ufficio competente, l’Agenzia delle entrate può disporre con provvedimento motivato l’esclusione del contribuente dal regime.
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