La notizia sui migliaia di pignoramenti sui conti correnti dei cittadini in provincia di Cosenza, avvenuta nei giorni scorsi, è passata alla ribalta nazionale. Una storia che pone interrogativi sulla legittimità delle procedure adottate, oltre che sull’equilibrio tra esigenze di riscossione e tutela dei diritti fondamentali.
La questione riguarda i conti correnti – in molti casi alimentati da stipendi e pensioni – oggetto di pignoramento per debiti nei confronti dell’ente locale (il Comune appunto).
Interviene sulla vicenda l’Avv. Matteo Sances, che segnala: “I pignoramenti esattoriali devono essere controllati bene perché potrebbero contenere errori tali da renderli nulli come nel caso dell’ordinanza del Tribunale di Brindisi del luglio scorso che ha annullato un pignoramento da oltre mezzo milione di euro (si veda articolo su Brindisireport.it: https://www.brindisireport.it/cronaca/pignoramento-condanna-agenzia-riscossione-brindisi.html )”.
Ma non solo.
L’Avv. Sances ricorda che la maggior parte dei pignoramenti promossi dagli enti locali devono essere anticipati per legge da una diffida in caso di debiti fino a 10.000 euro “il 99% delle azioni degli enti locali non superano i 10.000 euro ma nonostante ciò i pignoramenti raramente vengono anticipati dalla diffida prevista dalla legge ed ecco perché riteniamo siano illegittimi”.
Continua l’Avv. Sances “la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) all’art. 1, commi da 784 a 815, ha riformato organicamente la riscossione delle entrate degli enti locali. In particolare il comma 795 della riforma “disciplina le attività che gli enti e i soggetti affidatari devono compiere dopo che l’atto è divenuto titolo esecutivo e prima che abbia inizio la procedura esecutiva” e “si introduce l’obbligo di invio di un sollecito di pagamento, per il recupero di importi fino a 10.000 euro, prima dell’attivazione di una procedura esecutiva e cautelare“.
Il punto è cruciale: questa regola si applica esclusivamente nell’ambito della riscossione delle entrate degli enti locali (province, città metropolitane, comuni, comunità montane, unioni di comuni), affidata:
– agli enti locali stessi (riscossione diretta);
– ai soggetti affidatari privati iscritti all’Albo ex art. 53, D.Lgs. 446/1997;
– alle società in house a capitale pubblico;
– a forme di gestione associata.
Non si applica invece ad Agenzia delle Entrate-Riscossione quando opera in base al D.P.R. 602/1973 per crediti erariali, per la quale la soglia rilevante resta quella di 1.000 euro per la quale sempre il predetto comma 795 ribadisce l’obbligo di un preavviso.
