Creazione fondo patrimoniale nonostante i debiti col fisco? Quando è reato

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La costituzione di un fondo patrimoniale non integra automaticamente il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Lo ha chiarito la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 5760/2026, ribadendo che, ai fini dell’applicazione dell’art. 11 del Decreto Legislativo 74/2000, è necessario dimostrare in concreto che la segregazione patrimoniale sia idonea a rendere inefficace il recupero del credito erariale e che sussista il dolo specifico di sottrazione.

Dopo le ben note pronunce “Dinelli” e “Parlatore”, la recente sent. n.5760/2026 consolida in modo significativo l’orientamento giurisprudenziale in materia di fondo patrimoniale e della correlazione con il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, ex art. 11 D.lgs. n.74/2000.

Rammentiamo che la norma incriminatrice punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sull’IVA, nonché delle relative sanzioni e dei relativi interessi, alieni simulatamente o compia atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di esecuzione forzata. Ai fini dell’integrazione della fattispecie in esame è richiesto che l’ammontare complessivo delle imposte sia pari o superiore a 50.000 euro; la pena è aumentata – da uno a sei anni di reclusione – qualora l’importo superi 200.000 euro.

Nel caso di specie, due imputati sono stati condannati nei primi due gradi di giudizio ai sensi della normativa citata, ritenendosi che la costituzione del fondo patrimoniale avesse avuto lo scopo di sottrarre beni alla garanzia del Fisco, con il fine ultimo di rendere gravosa – se non addirittura impossibile – la riscossione dei debiti tributari. Ad aggravare la loro posizione, secondo la Procura, era la vicinanza temporale tra il momento di costituzione del fondo e l’accertamento fiscale in atto nei loro confronti. Tuttavia, diversa è la valutazione operata dalla Suprema Corte.

Secondo l’indirizzo interpretativo espresso dagli Ermellini, la costituzione di un fondo patrimoniale da parte dei coniugi – volta a destinare immobili, mobili registrati e titoli di credito ai bisogni della famiglia – non integra automaticamente la fattispecie di cui al citato art. 11, neppure in presenza della contestuale pendenza di un accertamento fiscale.

Sono state, pertanto, accolte le censure proposte dai ricorrenti con riferimento al capo relativo alla violazione ex art. 11 D.lgs. 74/2000, incentrate sulla presunta carenza di idoneità del fondo patrimoniale, in sé e per sé considerato, a rendere automaticamente inefficace la procedura esecutiva. I ricorrenti, infatti, fondando la propria difesa sulla disciplina civilistica e tributaria del fondo patrimoniale, hanno evidenziato come, ai sensi degli artt. 167 e 170 c.c., la sua costituzione non comporti una segregazione patrimoniale ope legis tale da determinare un’assoluta impossibilità di aggressione dei beni da parte del Fisco.

La giurisprudenza più consolidata sul tema ha, infatti, avvalorato la tesi secondo cui la percezione di un reddito dà luogo ad un’obbligazione tributaria “inerente all’interesse familiare”, con la conseguenza che i beni conferiti nel fondo possono risultare aggredibili anche da parte degli Enti impositori.

La Cassazione accoglie tali censure, rilevando che:

Ai fini della integrazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (previsto dall’ art. 11 D.Lgs. n. 74 del 2000), la costituzione di un fondo patrimoniale non esonera dalla necessità di dimostrare, sia sotto il profilo dell’attitudine della condotta che della sussistenza del dolo specifico di frode, che la creazione del patrimonio separato sia idonea e finalizzata ad evitare il soddisfacimento dell’obbligazione tributaria, con la conseguenza che il giudice è tenuto a motivare sulla ragione per cui la segregazione patrimoniale rappresenta, in concreto, uno strumento idoneo a rendere in tutto o in parte inefficace il recupero del credito erariale”.

Si cristallizza, dunque, un principio giuridico fondamentale in materia di costituzione e gestione del fondo patrimoniale: ai fini dell’integrazione della fattispecie di reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, è necessario individuare e dimostrare, con puntuale motivazione, l’esistenza di un concreto pericolo di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, non essendo a tal fine sufficiente la mera costituzione del fondo stesso.

La pronuncia in esame rappresenta, pertanto, un significativo approdo giurisprudenziale nella tutela di un istituto giuridico che, da sempre, si colloca in una zona grigia dell’ordinamento, caratterizzata da persistenti incertezze interpretative.

Dott.ssa Marialuisa De Pascalis

Avv. Matteo Sances

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