Crediti d’imposta per gli investimenti nel patrimonio delle imprese: dal 12 aprile al 3 maggio via alle “Istanze investitori”. Dal 1° giugno al 2 novembre per inviare le “Istanze società”

 Crediti d’imposta per gli investimenti nel patrimonio delle imprese: dal 12 aprile al 3 maggio via alle “Istanze investitori”. Dal 1° giugno al 2 novembre per inviare le “Istanze società”

Pronte le regole per richiedere i crediti d’imposta riconosciuti dal Dl n. 34/2020 per gli investimenti a favore della patrimonializzazione delle imprese. Si tratta del credito d’imposta per i conferimenti in società e del credito d’imposta per gli aumenti di capitale previsti rispettivamente dal comma 4 e dal comma 8 dell’articolo 26 del Dl n. 34/2020. Un provvedimento di oggi del Direttore dell’Agenzia ha approvato i modelli, la procedura e le scadenze per il riconoscimento e la successiva fruizione dei due crediti. Si parte dal 12 aprile per le richieste relative alla prima tipologia di credito. Dal 1° giugno al via anche la richiesta della seconda tipologia.

Come richiedere i crediti d’imposta – Gli investitori che hanno effettuato conferimenti in società potranno richiedere il relativo credito d’imposta del 20% inviando telematicamente l’apposito modello dal 12 aprile fino al 3 maggio. Per il secondo tipo di credito d’imposta (che varia del 30% al 50%) la specifica istanza può essere inviata a partire dal 1° giugno e fino a 2 novembre 2021. Le richieste vanno inviate telematicamente, anche tramite intermediario, utilizzando il software dell’Agenzia “CreditoRafforzamentoPatrimoniale”. I crediti saranno riconosciuti, previa correttezza formale dei dati, secondo l’ordine di presentazione e fino all’esaurimento delle risorse di 2 miliardi di euro per il 2021.

Si riassume nella seguente tabella il calendario degli invii:

Tipologia di istanzaFinestra temporale di invio
“Istanza investitori” (Credito d’imposta per conferimenti in società)dal 12 aprile 2021 al 3 maggio 2021
“Istanza società” (Credito d’imposta per aumenti di capitale)dal 1° giugno 2021 al 2 novembre 2021

Cos’è il credito d’imposta per conferimenti in società – L’articolo 26 comma 4 del Dl n. 34/2020 riconosce ai soggetti investitori un credito d’imposta pari al 20% dei conferimenti in denaro effettuati, in una o più società, in esecuzione di un aumento del capitale sociale a pagamento deliberato dopo il 19 maggio 2020 e con integrale versamento entro il 31 dicembre 2020. Il conferimento massimo su cui calcolare il credito d’imposta non può eccedere l’importo di 2 milioni di euro. Il credito potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020 e in quelle successive, fino a conclusione dell’utilizzo, e anche in compensazione esterna tramite F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al 2020.

Cos’è il credito d’imposta per aumenti di capitale – Per le società conferitarie, il comma 8 dell’articolo 26 dello stesso decreto riconosce un credito d’imposta per gli aumenti del proprio capitale. In particolare, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale a pagamento deliberato dopo il 19 maggio 2020, con integrale versamento entro il 30 giugno 2021. La percentuale diventa del 50% per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021. Questa tipologia di credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione esterna tramite F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021.

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