Criptovalute: come funziona la sanatoria per regolarizzare la propria posizione in Agenzia delle Entrate

 Criptovalute: come funziona la sanatoria per regolarizzare la propria posizione in Agenzia delle Entrate

La legge di Bilancio segna una nuova svolta in tema di regolamentazione criptoattività. Gli Art.31-32-33-34-35, aprono la strada per la regolamentazione degli asset digitali, fino ad oggi rappresentata dalle risposte agli interpelli dell’Agenzia delle Entrate che classificava le cripto come valuta estera e le rapportava nella categoria dei Redditi Diversi. Il mercato delle criptoattività ha infatti sempre lamentato l’assenza di normativa, originando incertezze, ambiguità e astrusità nell’ individuare quale fosse il comportamento corretto, soprattutto in campo tributario. Il Dossier dei Servizi Studi pubblicato dal Parlamento, evidenzia come le criptoattività siano rappresentazioni digitali di valore e di diritti, la cui diffusione è andata di pari passo con una nuova tecnologia c.d. di “registro distribuito” di informazioni digitali (“Distributed Ledgers Technology“), la cui principale applicazione è rappresentata dalla blockchain. Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 riguardano nello specifico il quadro impositivo sui redditi delle persone fisiche. Viene infatti introdotta, all’art.  67, comma 1, TUIR una la categoria di redditi diversi costituita dalle plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di criptoattività di importi non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta. Di estrema importanza sono le rilevazioni delle plusvalenze realizzate su criptoattività ed il meccanismo di deduzione delle minusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto criptoattività realizzate fino alla data di entrata in vigore della legge. Ai fini del calcolo delle plusvalenze e minusvalenze, viene introdotta la possibilità di determinare il valore di acquisto delle criptoattività possedute alla data del 1° gennaio 2023 a condizione che lo stesso sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14%.

Nello specifico, in riferimento alle disposizioni contenute all’interno dell’art. 6, del decreto legislativo n. 461 del 21 novembre 1997, in materia di opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato, sono stati sostituiti i commi 4 e 6. In particolare:

  • il comma 4 dispone che “per l’applicazione dell’imposta su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato, escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di valute estere, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di pluralità di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività appartenenti a categorie omogenee, assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività”;
  • il comma 6 dispone che “agli effetti del presente articolo si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati, rapporti o criptoattività di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonché a un rapporto di gestione di cui all’articolo 7, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione”.

Confermata l’imposta di bollo sulle criptoattività nella misura del 2 per mille annui del relativo valore e per i contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione la detenzione di asset digitali e dei loro redditi derivanti, viene introdotta la possibilità di regolarizzare la propria posizione presentando un’apposita dichiarazione e versando la sanzione per l’omessa indicazione nonché, nel caso in cui gli asset digitali abbiano generato reddito, un’imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle criptoattività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo.

In caso di assenza di redditi da dichiarare (nessun cash out fatto), sarà possibile regolarizzare la posizione versando una sanzione per omessa dichiarazione nella misura ridotta dello 0,5% per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate. Un’ulteriore novità contenuta nella Legge di Bilancio riguarda l’applicazione del Regolamento europeo MiCA (Markets in Crypto Assets Regulation), che ha lo scopo di regolare il comparto crypto con un quadro organico normativo. Il MiCA racchiude un pacchetto di misure legislative comprendente la regolamentazione per la resilienza operativa digitale, sui servizi finanziari e sulle infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito (Distributed Ledger Technology, o DLT).

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