Dal 1°dicembre 2025 si potrà richiedere una IGP dell’UE per i prodotti artigianali ed industriali

 Dal 1°dicembre 2025 si potrà richiedere una IGP dell’UE per i prodotti artigianali ed industriali

Dal 1° dicembre 2025 sarà possibile presentare in Italia una domanda di registrazione di un’Indicazione Geografica Protetta (IGP) anche per i prodotti artigianali ed industriali. Questo nuovo titolo di proprietà industriale sarà valido in tutta l’Unione Europea, estenderà ai prodotti artigianali e industriali la stessa tutela prevista per le indicazioni geografiche protette nel settore agroalimentare e consentirà di promuovere a livello internazionale i territori e le produzioni locali e regionali.

Prodotti quali pietre naturali, oggetti in legno, gioielli, tessuti, pizzi, posate, vetro, porcellana, cuoi e pelli potranno beneficiare di questo nuovo regime.

Affinché ciò possa avvenire è necessario che i prodotti in questione soddisfino i seguenti requisiti:

  • siano originari di un luogo, di una regione o di un Paese specifico;
  • all’origine geografica sia essenzialmente attribuibile una determinata qualità, una reputazione o altra caratteristica peculiare;
  • almeno una delle fasi di produzione si svolga in una zona geografica delimitata.

Le IGP per i prodotti artigianali e industriali sono disciplinate dal Regolamento (UE) 2023/2411, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il 27 ottobre 2023 ed entrato in vigore il 16 novembre 2023. Esso ha introdotto in tutti gli Stati membri regole certe e omogenee finalizzate a proteggere ed elevare ulteriormente la qualità dei prodotti artigianali ed industriali in tutta l’Unione Europea. Il Regolamento sarà applicabile a partire dal 1° dicembre 2025.

Per l’ottenimento di una IGP per un prodotto artigianale o industriale è necessario che la domanda:

  • sia presentata, di norma, da un’associazione di produttori;
  • contenga un disciplinare di produzione in cui si dimostri che il prodotto è in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento e che descriva, tra le altre cose, le caratteristiche delle materie prime utilizzate e i metodi di produzione;
  • contenga altresì un’autodichiarazione del produttore che verifichi la conformità del prodotto al disciplinare di produzione, sia prima che dopo l’immissione sul mercato, e che siano stati effettuati tutti i controlli di conformità necessari, al fine di dimostrare l’utilizzo legittimo dell’indicazione geografica protetta;

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Immagine di freepik

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