Decreto Cura Italia: problemi applicativi e interpretativi

 Decreto Cura Italia: problemi applicativi e interpretativi

È stato pubblicato nella notte tra il 17 e il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale il c.d. Decreto Legge Cura Italia che contiene un variegato pacchetto di misure in materia giuslavoristica al fine di venire incontro alle difficoltà che le imprese ed i dipendenti dovranno affrontare nel periodo contingente. Occorre dire che nonostante il pregevole sforzo e la situazione contingente sono spesso state utilizzate formulazioni che lasciano spazio a problemi applicativi ed interpretativi.

I principali problemi interpretativi possono sorgere in relazione alla norma che prevede il divieto di licenziamento collettivo e individuale per la durata di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto ovvero la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo iniziate prima del 23 Febbraio 2020.

Innanzitutto la norma nulla riferisce in ordine alle procedure di licenziamento collettivo ed individuale avviate prima del 23 febbraio 2020, ma non ancora concluse creando non pochi problemi. In merito alle prime infatti vi è un un possibile rischio di paralisi sindacale vista l’impossibilità di indire l’assemblea dei lavoratori. In merito alle seconde, considerato anche il provvedimento di sospensione degli incontri avanti all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, può facilmente accadere che la durata del preavviso del dipendente licenziato sia superiore all’intera procedura con obbligo di necessari accorgimenti sia in caso di accordo che in caso di licenziamento.

Il riferimento all’art. 3 della Legge 604/66 inoltre pone il tema dell’estendibilità del divieto di licenziamento individuale ai dirigenti che notoriamente non rientrano nel campo di applicazione della Legge indicata.

È poi da valutare quale sarà la conseguenza di un eventuale licenziamento che dovesse essere intimato nel periodo coperto da divieto. Ci si chiede infatti se i licenziamenti intimati in tale periodo debbano essere considerati nulli con le conseguenze del vecchio articolo 18 ovvero debbano ritenersi unicamente illegittimi ovvero ancora inefficaci sino alla data di cessazione di tale misura emergenziale.

Non meno difficoltosa potrebbe risultare in taluni casi l’applicazione dei nuovi ammortizzatori sociali. Al riguardo ciò che preoccupa realmente è il tetto massimo di spesa previsto per i citati ammortizzatori sociali, che potrebbe non essere sufficiente ad affrontare l’emergenza e a rispondere a tutte le richieste delle aziende.

In relazione alla Cassa Integrazione in Deroga non può poi non osservarsi che la stessa deve necessariamente passare per accordi regionali che potranno essere tutti diversi senza un’effettiva ragione per questa frammentazione. Vi sarà pertanto un fiorire di moduli, accordi, procedure e dubbi applicativi ulteriori.

Non solo. Allo stato le imprese della Grande Distribuzione ancora hanno difficoltà a comprendere quale è l’ammortizzatore sociale che possono utilizzare.

Si spera che tutti i dubbi interpretativi possano trovare risposta con la conversione in legge del decreto e che quelli applicativi vengano chiariti con la pubblicazione di decreti attuativi o note degli enti preposti.

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