Decreto ‘Ristori-bis’ – Ulteriori misure di sostegno per imprese e lavoratori

 Decreto ‘Ristori-bis’ – Ulteriori misure di sostegno per imprese e lavoratori

In data 10 novembre 2020, è entrato in vigore il D.L. 9 novembre 2020, n. 149 (‘Ristori-bis’), recante ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica in materia di tutela della salute e di sostegno ai lavoratori e alle imprese.

Per quanto concerne il diritto del lavoro e della previdenza sociale, rilevano in particolar modo le disposizioni contenute nel Titolo II del richiamato decreto, delle quali è di seguito offerta una prima disamina.

Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive

L’articolo 11, comma 1 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149 estende la sospensione dei versamenti della contribuzione obbligatoria dovuta con riferimento al mese di novembre 2020 di cui all’articolo 13 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 ai datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati mediante il codice ATECO dall’Allegato 1 al D.L. 9 novembre 2020, n. 149 stesso, che, dunque, si aggiungono ai datori di lavoro già individuati dall’allegato 1 al più sopra richiamato D.L. 28 ottobre 2020, n. 137.

È opportuno portare in evidenza che, a differenza di quanto disposto dall’articolo 13, comma 1 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, il più sopra citato articolo 11, comma 1 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149 dispone la sospensione del solo obbligo di versamento della contribuzione obbligatoria di previdenza ed assistenza, escludendo espressamente dall’ambito di applicazione della sospensione dell’obbligo di versamento i premi per l’assicurazione obbligatoria.

Per effetto dell’articolo 11, comma 2 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149 deve intendersi altresì sospeso l’obbligo di versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovuta nel mese di novembre 2020 da datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative in aree del territorio nazionale individuate mediante ordinanza del Ministero della Salute e caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio di contagio elevato, purché appartenenti ad un settore produttivo compreso nell’elenco di cui all’Allegato 2 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149.

È opportuno precisare come ad un’interpretazione letterale della disposizione non possa essere evinto in modo incontrovertibile se in tale ipotesi la sospensione interessi la contribuzione relativa al mese di ottobre 2020 (da versare entro il 16 novembre 2020) ovvero se si tratti della contribuzione relativa al mese di novembre 2020, il cui versamento è stabilito sia effettuato entro il 16 dicembre 2020.

In attesa di precisazioni ulteriori in merito, è ragionevole ritenere, perché sia garantita una interpretazione coerente e unitaria degli articoli 13 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 e 11 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149, che in entrambe le norme citate il riferimento debba intendersi vòlto alla contribuzione del mese di novembre 2020, il cui termine di versamento è fissato in via ordinaria al 16 dicembre 2020.

Analogamente a quanto previsto dall’articolo 13, comma 2 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, il riconoscimento dei datori di lavoro aventi titolo a beneficiare della sospensione dei versamenti della contribuzione previdenziale ed assistenziale obbligatoria saranno comunicati dall’Agenzia delle Entrate all’INPS (articolo 11, comma 3 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149).

La contribuzione sospesa è previsto sarà versata, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 ovvero
  • secondo un piano di rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, versando entro il 16 marzo 2020 la prima rata.

È stabilita la decadenza dal beneficio della rateazione laddove sia mancato il pagamento di due rate, anche non consecutive.

Misure in materia d’integrazione salariale

L’articolo 12, comma 1 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149 dispone la proroga al 15 novembre 2020 dei termini di decadenza per:

  1. l’invio delle domande di integrazione salariale collegati all’emergenza sanitaria (il riferimento è qui volto alla disciplina dettata in materia di trattamento d’integrazione salariale – ordinaria e in deroga – e di assegno ordinario di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27);
  2. la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei suddetti trattamenti che, in forza della disciplina ordinaria, cadono nel mese di settembre 2020.

Per effetto dell’articolo 12, comma 2 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149, il ricorso ai trattamenti d’integrazione salariale di cui all’articolo 12, commi da 1 a 8 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (trattasi dei trattamenti di durata non superiore a sei settimane per periodi di sospensione dell’attività o di riduzione dell’orario di lavoro compresi tra 16 novembre e il 31 dicembre 2020) è esteso ai lavoratori in forza al 10 novembre 2020.

Sospensione dei versamenti tributari

L’articolo 7 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149 dispone la sospensione dei termini di versamento delle ritenute alla fonte (articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale che scadono nel mese di novembre 2020 e che il soggetto sarebbe obbligato ad effettuare in via ordinaria in qualità di sostituto d’imposta.

La sospensione dell’obbligo di versamento dei tributi di cui sopra trova applicazione con riferimento ai soggetti che:

  1. esercitino le attività economiche sospese per effetto dell’articolo 1 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 e aventi il domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
  2. esercitino le attività dei servizi di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (trattasi di ambiti territoriali individuati con ordinanza del Ministero della Salute);
  3. operino in un settore economico individuato dall’allegato 2 al D.L. 9 novembre 2020, n. 149;
  4. esercitino l’attività i) alberghiera ovvero ii) d’agenzia di viaggio o di tour operator con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto ed individuate con apposita ordinanza del Ministero della Salute

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza che siano applicate sanzioni e dovuti interessi:

in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 ovvero

secondo un piano di rateizzazione articolato sino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo che preveda il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

È espressamente esclusa la possibilità di rimborso di quanto il sostituto d’imposta abbia già versato.

Congedo straordinario per genitori lavoratori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado

Nell’ipotesi in cui nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un alto livello di rischio di contagio ed espressamente individuate con ordinanza del Ministero della Salute sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica ‘in presenza’ nelle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori hanno titolo ad astenersi alternativamente dallo svolgimento dell’attività di lavoro per l’intera durata della sospensione della suddetta attività didattica, beneficiando, in luogo della retribuzione, di un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione  altrimenti percepita.

L’indennità spettante è determinata in osservanza dell’articolo 23, comma 1 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, ai sensi del quale la misura della provvidenza è calcolata in ragione della retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il periodo di astensione dal lavoro. Ai fini del calcolo dell’indennità, non concorrono i ratei giornalieri relativi alla tredicesima mensilità né ad altri eventuali premi o mensilità o trattamenti accessori.

I periodi di astensione dal lavoro sono coperti da contribuzione figurativa.

L’indennità di cui sopra non è ovviamente riconosciuta nel caso in cui il genitore lavoratore possa rendere la prestazione lavorativa in regime di ‘lavoro agile’.

L’indennità di cui sopra compete anche ai genitori lavoratori di figli con disabilità in situazione di gravità (articolo 4, comma 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104) che siano iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale di cui sia stata ordinata la chiusura ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e del D.P.C.M. 3 novembre 2020.

Bonus baby-sitting per lavoratori iscritti presso la Gestione Separata o ad altra gestione speciale dell’assicurazione generale obbligatoria

Ai sensi dell’articolo 14 del D.L. 29 ottobre 2020, n. 149, ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata presso l’INPS o ad altre gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria (e non iscritti ad altre forme obbligatorie di previdenza) che siano genitori di alunni la cui attività didattica ‘in presenza’ di scuole secondarie di primo grado sia stata sospesa è riconosciuto il diritto di beneficiare di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di € 1.000,00.

I servizi di baby-sitting devono essere utilizzati in relazione a prestazioni rese nel periodo di sospensione dell’attività didattica ‘in presenza’.

La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori solo quando:

  • la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità di ‘lavoro agile’;
  • nel nucleo familiare non sia presente altro genitore i) beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per la sospensione o cessazione dell’attività di lavoro lavorativa o ii) disoccupato od ancora iii) non lavoratore.

Il diritto al bonus di cui al citato articolo 14 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149 è altresì riconosciuto ai genitori lavoratori di cui sopra con un figlio disabile in situazione di gravità (articolo 4, comma 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104) che siano iscritti a scuole – di ogni ordine e grado – ovvero ospitati in centri diurni a carattere assistenziale di cui sia stata disposta la chiusura per effetto del D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e del D.P.C.M. 3 novembre 2020.

Quanto sopra trova applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

Il riconoscimento del bonus:

  • è escluso laddove la prestazione di baby-sitting sia resa da un familiare;
  • è operato tramite il libretto di famiglia ed è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all’articolo 1, comma 355 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  • è ammesso con esclusivo riferimento alle aree del territorio nazionale individuate con ordinanza del Ministero della Salute e caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un alto livello di rischio di contagio.
Foto di Markus Spiske da Pexels

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