Destinazione Italia: misure per favorire il credito alle pmi

 Destinazione Italia: misure per favorire il credito alle pmi

Il cosiddetto “Pacchetto destinazione Italia”, adottato dal governo con Decreto – Legge 23 dicembre 2013 n. 145, e definitivamente convertito con legge 19 febbraio 2014, n. 19, interviene in molti settori economici di rilevante interesse per la vita del Paese: in questo breve articolo vogliamo dedicarci alle “misure per favorire il credito alla piccola e media impresa”, riportate dall’art. 12 di “Destinazione Italia”.

Anche l’art. 12, per la verità, si presenta come una disposizione piuttosto articolata, ragion per cui ci concentreremo in questo post solo su quelle che ci appaiono più significative.

Il primo intervento da prendere in considerazione aggiunge il comma 1-bis all’art. 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130 (legge rubricata come “Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti”), consentendo così di applicare tale legge anche alle «operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o l’acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie, esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili, da parte della società emittente i titoli. Nel caso di operazioni realizzate mediante sottoscrizione o acquisto di titoli, i richiami ai debitori ceduti si intendono riferiti alla società emittente i titoli».

Ricordiamo che, in linea generale, la legge n. 130/1999 si applica, oltre alla ipotesi appena introdotta, anche alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti, qualora ricorrano due requisiti: a) il cessionario sia una società prevista dall’articolo 3 della stessa legge; b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, per finanziare l’acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell’operazione.

È chiaro, in questo caso, lo scopo del legislatore: estendere lo strumento della cartolarizzazione (che può essere definita, in prima approssimazione, come la cessione di crediti o altri beni attraverso l’incorporazione in titoli obbligazionari) ad uno degli strumenti di finanziamento delle imprese, e cioè l’emissione di obbligazioni proprie o l’acquisto di titoli altrui, ancora non molto diffuso, per la verità, ma sul quale si punta molto.

Un altro intervento che merita di essere ricordato si è realizzato attraverso la modificazione dell’art. 4 della predetta legge n. 130 del 1999, il quale ha stabilito un’altra estensione alle cessioni di crediti d’impresa oggetto di cartolarizzazione, questa volte incentrata sulle formalità per l’opponibilità previste dalla legge sul factoring (legge 21 febbraio 1991, n. 52).

Ne consegue che a tali cessioni di crediti saranno applicabili, su espressa volontà delle parti, le seguenti regole, contenute all’art. 5, commi 1, 1 – bis e 2, della citata legge n. 52/1991.

Qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile:
«a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data del pagamento;
b) al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento;
c) al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento, salvo quanto disposto dall’articolo 7, comma 1.
1-bis. Ai fini dell’ottenimento della data certa del pagamento è sufficiente l’annotazione del contante sul conto di pertinenza del cedente, in conformità al disposto dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.
2. È fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile».

In base, inoltre, alla nuova formulazione dell’art. 4, comma 3, della legge n. 130, più volte citata, si deve ricordare come ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla società cessionaria non si applicano l’art. 65 e l’art. 67 della legge fallimentare.

Ne deriva che ai suddetti pagamenti è inibita l’applicazione della legge fallimentare nella parte in cui dispone l’inefficacia rispetto ai creditori dei pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati effettuati da soggetto fallito entro i due anni precedenti la dichiarazione di fallimento. Agli stessi pagamenti, inoltre, non si applica la disciplina della revocatoria di cui all’art. 67 della legge fallimentare.

Studio Legale e Tributario Garaffa & Manenti

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