Difficoltà economiche non escludono la responsabilità per omesso versamento IVA

Infatti, l’eventuale crisi di liquidità economica – nell’attività di impresa – di norma non costituisce un evento imprevedibile e come tale insuperabile, rappresentando, invece, un evento possibile, concretizzando un rischio inerente all’attività d’impresa, cui occorre far fronte tempestivamente con opportuni interventi sul cosiddetto flusso di cassa dell’azienda, quali ad esempio:
- tempestivi e frazionati accantonamenti;
- il ricorso all’acquisizione di ulteriori somme erogate da istituti bancari e/o finanziari.
L’effetto scriminante previsto dall’articolo 45 del Codice penale, si potrebbe avere soltanto se la situazione di difficoltà sia stata determinata da eventi di particolare eccezionalità e di rilevante dimensione, circostanza questa che comunque dovrà essere dimostrata dall’imputato.
Avv. Antonella Pedone
http://www.antonellapedone.com/

L’Avvocato Antonella Pedone è iscritta all’Ordine degli Avvocati di Tivoli dall’anno 2008.
Laureata con lode presso l’Università La Sapienza di Roma, ha discusso la tesi “I caratteri della giurisdizione della Corte Penale Internazionale”.
È particolarmente competente nella gestione del contenzioso contro l’Agenzia della riscossione e della crisi da sovraindebitamento.
www.antonellapedone.com
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