Esonero contributivo alternativo ai trattamenti d’integrazione salariale – Chiarimenti dell’INPS

 Esonero contributivo alternativo ai trattamenti d’integrazione salariale – Chiarimenti dell’INPS

Con circolare 18 settembre 2020, n. 105, l’INPS ha offerto le prime (parziali) indicazioni operative circa le modalità di fruizione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali riconosciuto al datore di lavoro a condizione che questi non presenti domanda di trattamenti d’integrazione salariale con riferimento a periodi decorrenti successivamente al 12 luglio 2020.

Preliminarmente, è opportuno portare in chiara evidenza che l’effettiva fruizione dell’esonero è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione europea.

Introduzione

L’articolo 3, comma 1 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 stabilisce che il datore di lavoro non agricolo che:

  • abbia fruito per i mesi di maggio e giugno 2020 dei trattamenti d’integrazione salariale ai sensi degli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (trattasi dei trattamenti d’integrazione salariale ordinaria e in deroga con causale ‘emergenza COVID-19’ e dell’assegno ordinario riconosciuto in conseguenza dell’emergenza epidemiologica)

e che

  • non presenti nuova domanda con riferimento a periodi decorrenti successivamente al 12 luglio 2020,

ha titolo a beneficiare dell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali posti a suo carico in misura pari alla contribuzione altrimenti dovuta dal datore di lavoro con riferimento alla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore in relazione al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020.

L’esonero contributivo in parola, che mira a disincentivare il ricorso agli ammortizzatori sociali, è riconosciuto:

  1. sino al 31 dicembre 2020;
  2. per un periodo massimo di quattro mesi (la fruizione dell’esonero può interessare un arco temporale più breve).

Il datore di lavoro potrà comunque beneficiare dell’esonero a condizione che abbia presentato domanda di trattamenti d’integrazione salariale per ragioni connesse all’emergenza epidemica:

  • entro il 14 agosto 2020 ovvero
  • successivamente al 15 agosto 2020 (purché i trattamenti siano stati integralmente fruiti entro il 12 luglio 2020) ovvero trattasi di periodi d’integrazione salariale collocati parzialmente in periodi successivi al 12 luglio 2020.

Assetto e misura dell’esonero

L’Istituto ha chiarito che l’esonero può essere legittimamente fruito con riferimento a ciascuna posizione aziendale (matricola INPS) in relazione alla quale siano stati fruiti trattamenti d’integrazione salariale con causale ‘emergenza COVID-19’ per i mesi di maggio e giugno 2020 a condizione che, si ribadisce, per l’intero periodo di fruizione dell’esonero il datore di lavoro rinunci a:

  • presentare una nuova domanda di integrazione salariale per periodi decorrenti successivamente al 12 luglio 2020;
  • avviare procedure di licenziamento collettivo (articoli 4, 5 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223);
  • ricorrere al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo (articolo 3 della Legge 15 luglio 1966, n. 604).

È utile specificare che, laddove alla medesima matricola INPS siano ricondotte più unità produttive, il datore di lavoro potrà operare per ciascuna di esse una scelta tra i) la fruizione dell’esonero contributivo ovvero ii) la fruizione dei trattamenti d’integrazione salariale. Pertanto, nell’ambito della stessa matricola INPS le anzidette misure possono coesistere quando riferite a distinte unità produttive.

Come anticipato, l’ammontare dell’esonero è pari alla contribuzione che sarebbe stata posta a carico del datore di lavoro in relazione al doppio delle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali nel corso dei mesi di maggio e giugno 2020 laddove fosse stata corrisposta l’ordinaria retribuzione.

La quota di esonero mensilmente fruibile dal datore di lavoro non può in ogni caso essere superiore alla contribuzione astrattamente dovuta dallo stesso.

Non sono oggetto di esonero le contribuzioni di seguito elencate:

  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
  • il contributo, ove dovuto, al ‘Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile’;
  • il contributo, ove dovuto, i) ai Fondi di solidarietà bilaterali, ii) ai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, iii) al Fondo di solidarietà residuale, iv) al Fondo di integrazione salariale, v) al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, vi) al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige e vii) al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
  • il contributo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
  • le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Condizioni per la fruizione dell’esonero

La fruizione dell’esonero contributivo in esame è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1175, della Legge 17 dicembre 2006, n. 296. Pertanto, il datore di lavoro:

  • deve essere in possesso del DURC;
  • non deve aver violato obblighi di legge o accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Ai fini della legittima fruizione dell’esonero il datore di lavoro non potrà avviare, come detto, una procedura di licenziamento collettivo né ricorrere al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo (salvo che ciò non sia espressamente ammesso ai sensi dell’articolo 14, comma 3 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104) pena:

  1. la revoca – con efficacia retroattiva – del beneficio contributivo spettante;
  2. l’impossibilità di presentare domanda per la fruizione di trattamenti di integrazione salariale.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

L’effettiva fruizione dell’esonero in parola sarà definitivamente ammessa solo quando sarà stata autorizzata dalla Commissione europea; sino ad allora la disposizione non troverà alcuna applicazione concreta.

Ove ammessa, la fruizione della misura in esame potrà essere cumulata con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente nel limite della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro.

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