Garanzie infragruppo gratuite: si può

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Con l’ordinanza n. 13136 del 7 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale: la prestazione di garanzie reali (pegno e ipoteca) da parte di una controllata italiana a favore della capogruppo statunitense può essere gratuita ma deve essere finalizzata agli interessi di gruppo e alla continuità aziendale (si veda ordinanza su www.centrostudisances.it sez. Documenti). In tali casi, dunque, non si applica la disciplina del transfer pricing.

Per comprendere meglio è necessario ricapitolare i fatti.

Negli anni 2009-2010, una società italiana aveva concesso garanzie reali (ossia pegni e ipoteche) per oltre 40 milioni di euro a favore della holding USA a titolo gratuito.

L’Agenzia delle Entrate, applicando l’art. 110 comma 7 del Tuir, contestava la gratuità delle garanzie. Utilizzando il metodo CUP (Comparable Uncontrolled Price), i verificatori quantificavano in via presuntiva una remunerazione del 3,13%, pari a una maggiore imponibile di circa 1,3 milioni di euro annui.

A questo punto la società italiana contestava in giudizio l’accertamento fiscale dinanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Torino. Dopo un primo grado sfavorevole, la società italiana vedeva riconosciute le proprie ragioni in appello (CTR). A questo punto l’Amministrazione ricorreva in Cassazione.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando la posizione del contribuente basandosi su due pilastri fondamentali:

1)      Teoria dei vantaggi compensativi (Cass. 6538/10): Ai fini del transfer pricing, non va analizzata la singola operazione isolata, ma il regolamento complessivo degli interessi del gruppo. Una prestazione gratuita può essere giustificata se produce un’utilità economica mediata o indiretta per la società che la concede (es. mantenimento della continuità aziendale e stabilità del gruppo).

2)      Interesse di Gruppo: Se la garanzia mira al successo economico complessivo e alla stabilità del gruppo, la gratuità non costituisce un’anomalia imponibile (in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE).

Nello specifico, i giudici sanciscono che “nell’ipotesi di prestazione di garanzia da parte di una società controllata in favore della società capogruppo, deve escludersi l’applicazione della normativa in materia di transfer pricing, allorquando sussistano valide ragioni economiche a giustificazione dell’operazione in questione (sussistenza che deve essere oggetto di accertamento da parte dei giudici di merito, con valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità), e tale operazione sia giustificata da un interesse della capogruppo al successo economico delle varie entità del gruppo stesso“.

L’ordinanza dunque sancisce che l’interesse alla continuità aziendale e il vantaggio indiretto derivante dall’appartenenza a un gruppo solido (vantaggi compensativi) giustificano la gratuità delle garanzie reali, rendendo inapplicabile la rettifica da transfer pricing.

Avv. Matteo Sances

www.centrostudisances.it