I cartelli stradali non sono pubblicità

 I cartelli stradali non sono pubblicità

Una società di riscossione, incaricata per il recupero dei tributi in un comune della provincia del pavese, notificava un accertamento a una società di spedizioni pretendendo il pagamento dei tributi dovuti per l’utilizzo della segnaletica.

La società contribuente, ritenendo di essere di fronte a una semplice segnaletica stradale, impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Pavia.

I giudici tributari, dopo aver accolto in primo grado il ricorso della contribuente, hanno ribadito in appello – con la sentenza n.1885, depositata il 18.05.2021 – che “in base alla disamina della documentazione allegata al fascicolo di causa è evidente che le insegne stradali non hanno valenza di messaggio pubblicitario  atto a stimolare il pubblico alla consumazione del bene, bensì tali indicazioni vanno inquadrate nella categoria di veri e propri avvisi al pubblico e svolgono la mera funzione di fornire all’intera collettività le informazioni atte a facilitare e individuare il luogo o la sede dove i locali sono ubicati”.

Tutto ciò apre un interessante spunto di riflessione anche alla luce delle disposizioni di legge che si sono susseguite durante l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus Covid-19.

I giudici d’appello lombardi parlano di attività e servizi civici svolti a favore della collettività per inquadrare l’attività essenziale fornita dalla società di spedizioni. Ci si chiede se un ruolo di fondamentale importanza possa essere attribuito anche ad altre attività che, al pari della contribuente, avrebbero quindi diritto a non pagare tali tributi per via del servizio svolto (si pensi a farmacie, negozi di generi alimentari o a tutto ciò che è stato espressamente considerato di primaria necessità durante i lunghi periodi di chiusure forzate e lockdown).

La legge che disciplina la materia applica l’imposta sulla pubblicità a ogni forma di comunicazione. Nello specifico l’art. 5 del d.lgs. 507/1993 rubricato “Presupposto dell’imposta” chiarisce che “la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in   luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all’imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto. Ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato”.

Il testo, come si vede, parla di attività economiche allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, includendo in questo modo quasi tutte le attività.

Soffermandoci però sul concetto di “essenzialità” dell’attività svolta ci si chiede, però, se non sia il caso di apportare delle modifiche alla normativa, in virtù proprio della giurisprudenza sopra citata che rischia di rendere l’applicazione della legge non uniforme o eccessivamente discrezionale.

Dott. Alberto Colucci

Avv. Matteo Sances

www.centrostudisances.it

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