I pagamenti parziali non interrompono la prescrizione e non costituiscono riconoscimento del debito

 I pagamenti parziali non interrompono la prescrizione e non costituiscono riconoscimento del debito

Se il contribuente riceve una cartella esattoriale e, successivamente, effettua dei pagamenti parziali, quest’ultimi non possono essere considerati come un riconoscimento del debito né, tanto meno, gli stessi sono idonei ad interrompere il decorso del termine di prescrizione.

È questo il principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione che, con recente ordinanza, ha respinto il ricorso presentato dall’I.N.P.S. avverso una sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Messina – Sezione Lavoro, con la quale era stata riconosciuta l’illegittimità di una cartella esattoriale poiché intimante il pagamento di somme ampiamente prescritte (Ordinanza n.18/2018 pronunciata il 27.11.2017 e depositata in Cancelleria il 3/01/2018, Presidente Dott.ssa Adriana DORONZO, liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – sezione Documenti).

Nel caso in questione, una società aveva ricevuto, da parte del concessionario della riscossione, una cartella esattoriale con la quale le veniva richiesto il pagamento di alcuni contributi previdenziali.

A seguito di ciò, la contribuente, al solo fine di evitare l’esecuzione forzata, presentava formale istanza di rateazione delle somme contenute nella cartella esattoriale sopra indicata e procedeva con il pagamento delle prime rate previste dal relativo piano di rateazione.

La società, tuttavia, nei mesi successivi sospendeva il pagamento delle rate.

A distanza di diversi anni, il concessionario della riscossione inviava alla contribuente un’intimazione di pagamento con la quale le richiedeva nuovamente il pagamento dei contributi riportati nella cartella di pagamento in precedenza notificata, al netto delle somme già versate dalla società.

La contribuente, quindi, impugnava la predetta intimazione di pagamento evidenziando come i contributi previdenziali pretesi si fossero ormai prescritti in virtù del decorso del termine quinquennale di prescrizione.

I Giudici di primo grado rigettavano il ricorso presentato dalla società.

Per tale motivo, quindi, la contribuente impugnava la predetta sentenza dinanzi alla Corte d’Appello di Messina, la quale accoglieva l’appello, dichiarando l’estinzione del debito contributivo per effetto dell’intervenuta prescrizione quinquennale.

A seguito di ciò, l’I.N.P.S. impugnava la sentenza di secondo grado dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, sottolineando, con il primo motivo di ricorso, come i pagamenti parziali del debito contributivo posti in essere dalla contribuente, oltre a rappresentare un espresso riconoscimento del debito, avessero di fatto interrotto la prescrizione.

I Giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno ritenuto infondato tale motivo di impugnazione, affermando che “Questa Corte ha ancora di recente ribadito che il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione delle sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata (…). Nel caso, la Corte territoriale ha argomentato che i pagamenti parziali non potevano ritenersi ricognizione chiara e specifica del diritto altrui, considerato che potevano essere anche giustificati dallo stato di cogenza derivante dalla notifica della cartella esattoriale, che può dare origine all’esecuzione forzata per il caso di inadempimento. Né risultavano prospettate particolari modalità che potessero implicare la volontà di riconoscere la persistenza del debito contributivo”.

Alla luce di quanto sopra esposto ne deriva, dunque, che nel caso in cui un contribuente riceva una cartella esattoriale e successivamente esegua il pagamento parziale della stessa, tale pagamento, se non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non costituisce un riconoscimento del debito né interrompe il decorso del termine di prescrizione.

Avv. Hiroshi Pisanello
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