I provvedimenti in materia di lavoro da ottobre 2020 a gennaio 2021: a che punto siamo?

 I provvedimenti in materia di lavoro da ottobre 2020 a gennaio 2021: a che punto siamo?

Nel corso degli ultimi mesi numerosi sono stati gli interventi normativi che hanno avuto un impatto sulla gestione del lavoro nel perdurante stato di emergenza da Covid-19.

Di seguito ripercorriamo le principali tappe nel periodo da ottobre 2020 al corrente mese di gennaio 2021, con una sintesi delle principali misure ad oggi applicabili.

AMMORTIZZATORI SOCIALI CON CAUSALE “EMERGENZA COVID-19

§1.

ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

§2.

CONTRATTI A TERMINE

§3.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO

§4.

LAVORO AGILE

§5.

LAVORATORI FRAGILI

§6.

AMMORTIZZATORI SOCIALI CON CAUSALE “EMERGENZA COVID-19

La Legge di Bilancio 2021 ha previsto la possibilità per i datori di lavoro di ricorrere a un massimo di ulteriori 12 settimane di ammortizzatori sociali da utilizzarsi:

  • nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 marzo 2021 per i trattamenti di Cassa Integrazione Ordinaria;
  • nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno Ordinario (FIS) e di Cassa Integrazione in Deroga;

e ciò anche con riferimento ai lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020.

Il provvedimento ha altresì specificato che i periodi di integrazione salariale precedentemente autorizzati ai sensi del Decreto Ristori e collocati, anche in parte, dopo il 1° gennaio 2021 devono considerarsi imputati a tali ulteriori 12 settimane.

Le domande per accedere ai trattamenti anzidetti devono essere presentate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa.

Non è richiesto il versamento di alcun contributo addizionale.

Settimane di ammortizzatori sociali previste dal 23 febbraio 2020Periodo di fruizioneUlteriori caratteristiche
  1. Decreto    Cura Italia
923.02.2020 – 31.08.2020/
  1. Decreto Rilancio
5 + 4sino al 31.10.2020
  • Riconoscimento della seconda tranche di 4 settimane condizionato all’avvenuta autorizzazione delle 9 settimane di cui al §1.1 che precede e delle prime 5 settimane di cui al presente §1.2;
  1. Decreto Agosto
9 + 913.07.2020 – 31.12.2020
  • Imputazione delle settimane di cui al §1.2 che precede eventualmente collocate, anche in parte, in periodi successivi al 12.07.2020 alla prima tranche di 9 settimane di cui al presente §1.3;

 

  • Riconoscimento della seconda tranche di 9 settimane condizionato: (i) all’avvenuta autorizzazione delle prime 9 settimane di cui al presente §1.3; e (ii) al versamento di un contributo addizionale.

 

  1. Decreto Ristori
616.11.2020 – 31.01.2021
  • Imputazione delle settimane di cui al §1.3 che precede eventualmente collocate, anche in parte, in periodi successivi al 15.11.2020 alle 6 settimane di cui al presente §1.4;

 

  • Riconoscimento condizionato: (i) all’avvenuta autorizzazione delle complessive 18 settimane di cui al §1.3 che precede; e (ii) al versamento di un contributo addizionale.
  1. Legge di Bilancio
1201.01.2021 – 31.03.2021 per CIGO

 

01.01.2021 – 30.06.2021 per Assegno Ordinario e CIG in Deroga

  • Imputazione delle settimane di cui al §1.4 che precede eventualmente collocate, anche in parte, in periodi successivi al 01.01.2021 alle 12 settimane di cui al presente §1.5.

 

ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

I datori di lavoro privati (salvo quelli operanti nel settore agricolo) che decidono di non richiedere i trattamenti di integrazione salariale di cui al §1. che precede sono esonerati dal versare i contributi previdenziali a loro carico (fatta eccezione per i premi e contributi dovuti all’INAIL) per un periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020.

L’esonero contributivo di cui al presente §2. deve essere autorizzato dalla Commissione Europea.

I datori di lavoro che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali previsto dal Decreto Ristori possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al §1. che precede.

CONTRATTI A TERMINE

È stato prolungato sino al 31 marzo 2021 il termine per prorogare o rinnovare – per un massimo di 12 mesi e per una sola volta – i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza delle causali introdotte dal D.Lgs. 87/2018 (Decreto Dignità). La durata complessiva dei contratti a tempo determinato non può, in ogni caso, eccedere i 24 mesi.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO

La Legge di Bilancio 2021 ha esteso sino al 31 marzo 2021 il divieto di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e di licenziamenti collettivi, nonché la sospensione delle relative procedure (inclusa quella prevista per il caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 ex art. 7, L. n. 604/1966).

Continuano ad essere ammessi i licenziamenti disposti:

  1. in caso di cessazione definitiva dell’attività dell’impresa conseguente alla liquidazione della società, senza continuazione, neanche parziale, dell’attività e purché nel corso della liquidazione non si configuri un trasferimento d’azienda/di ramo d’azienda;
  2. nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale di incentivazione alla risoluzione dei rapporti di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, limitatamente ai lavoratori che vi aderiscano;
  3. in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione;
  4. in caso di riassunzione presso il nuovo appaltatore nelle ipotesi di cambio appalto.

Si ricorda poi che il Decreto Ristori ha abrogato la norma contenuta nel Decreto Agosto che prevedeva la possibilità per i datori di lavoro che avessero proceduto a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di revocare in ogni tempo il recesso senza oneri né sanzioni, purché contestualmente venisse fatta richiesta di accesso ai trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 a decorrere dalla data di efficacia del licenziamento.

LAVORO AGILE

  1. Sino al 30 giugno 2021 i lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza di accordo individuale. Tale diritto presuppone però che: (i) la modalità di lavoro agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa; e che (ii) nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore.
  2. Sino al 28 febbraio 2021 i c.d. lavoratori fragili svolgeranno la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso: (i) l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti; o (ii) lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.
  3. È stata estesa sino al 31 marzo 2021 la possibilità per i datori di lavoro di far rendere dai propri dipendenti la loro prestazione in modalità agile, senza accordo individuale e con assolvimento semplificato degli obblighi informativi in materia di sicurezza sul lavoro.

LAVORATORI FRAGILI

Oltre a quanto previsto al §5.2 che precede, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 il periodo di assenza dal servizio che sia prescritto dalle autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero.

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