Il cliente non paga la ritenuta: cosa succede?

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Cosa accade al professionista se il proprio cliente omette di versare la ritenuta d’acconto sui compensi corrisposti, in violazione dell’art. 25 DPR n.600/73? Il Fisco può ritenerlo solidalmente responsabile?

La risposta a tali interrogativi è stata fornita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza n.10378/2019, hanno escluso la responsabilità solidale del professionista per l’omesso versamento della ritenuta da parte del sostituto d’imposta.

La Suprema Corte ha, infatti, affermato che il professionista, qualora non abbia ricevuto la relativa certificazione, può sostituirla con qualunque tipo documentazione equipollente (ad es. fattura, bonifico, contratto, dichiarazione sostitutiva) idonea a provare sia l’esistenza del rapporto professionale sia l’incasso del compenso al netto della ritenuta stessa, anche alla luce di quanto suggerito da Agenzia delle Entrate con la risoluzione 68/E/2009.

Nello specifico, la sentenza, dopo aver distinto il rapporto di sostituzione da quello di solidarietà, chiarisce che: “l’art. 35 D.P.R. n. 602 cit. prevede la solidarietà soltanto quando il sostituto non abbia versato l’acconto; con ciò chiaramente escludendo che, fuori dell’ipotesi di inadempimento del sostituto, il sostituito possa in via solidale essere tenuto al pagamento dell’acconto d’imposta; venendosi così a confermare l’assunto che l’autonoma obbligazione di versamento dell’acconto è stata, dai rammentati artt. 23 ss. D.P.R. n. 600 cit., posta unicamente a carico del sostituto” (Cass. civ. SS.UU., sent. n.10378/2019 – consultabile suwww.centrostudisances.it – Sez. Documenti).

Tale principio comporta un rilevante beneficio pratico in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi. Il professionista può, infatti, scomputare, ai sensi dell’art. 22. co.1, del TUIR, la ritenuta subita senza il rischio di essere chiamato a rispondere delle eventuali inadempienze o omissioni del proprio cliente, sul quale grava, in qualità di sostituto d’imposta, l’obbligo di operare e versare la ritenuta all’Erario.

Sul punto è bene, poi, svolgere un’ulteriore precisazione, con particolare riferimento alle categorie di clienti che, in concreto, rivestono la qualifica di sostituti d’imposta. La disciplina della ritenuta d’acconto, infatti, non trova applicazione nei confronti delle persone fisiche che agiscono al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo, né, in via generale, dei contribuenti che applicano il regime forfettario, i quali non operano quali sostituti d’imposta. Ne consegue che tali soggetti sono tenuti a corrispondere al professionista l’intero compenso pattuito, senza effettuare alcuna ritenuta d’acconto.

In definitiva, la pronuncia si inserisce nel solco di un annoso dibattito in materia di sostituzione d’imposta, ponendo fine a un orientamento che esponeva il professionista al rischio di dover sopportare una duplicazione del prelievo fiscale a causa dell’omesso versamento della ritenuta da parte del cliente. La sentenza in commento ha, perciò, riaffermato la corretta ripartizione degli obblighi derivanti dal meccanismo della sostituzione, escludendo in radice ogni forma di responsabilità solidale in capo al sostituito, in piena coerenza con il principio secondo cui nessuno può essere chiamato a rispondere dell’inadempimento imputabile esclusivamente ad un terzo.

Dott.ssa Marialuisa De Pascalis

Avv. Matteo Sances

www.centrostudisances.it