Il curatore non risponde al fisco per i debiti del fallimento

 Il curatore non risponde al fisco per i debiti del fallimento
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Il curatore non è responsabile solidale con la società fallita per il versamento delle imposte.

A tali conclusioni è giunta la Commissione Tributaria Regionale di Milano che, con una recente sentenza ha chiarito i limiti e le responsabilità del curatore fallimentare in caso di mancato pagamento delle imposte, annullando una cartella esattoriale relativa a debiti fiscali del fallimento (si veda sentenza n.2911/11/19 della CTR Milano depositata il 4.07.2019 e liberamente visibile su www.studiolegalesances.it  – sez. Documenti).

I  giudici milanesi, dunque – ribaltando completamente la sentenza di primo grado che aveva ritenuto il curatore responsabile solidale nei confronti del Fisco – dichiarano “Quanto infine alla corretta qualificazione giuridica della figura del curatore, è di tutta evidenza che si tratti di professionista nominato dal Tribunale ex art. 28 l.f., rappresentante dell’organo pubblicistico previsto dalla legge fallimentare che opera nell’interesse pubblico non qualificabile come rappresentante legale della società fallita, con tutte le conseguenze del caso.… la stessa Corte di Cassazione ha espresso lo stesso orientamento con la sentenza n. 508/2003, richiamando una precedente sentenza della stessa Corte: <<Il curatore del fallimento, quale organo investito di una pubblica funzione nell’ambito dell’amministrazione della giustizia, svolge un’attività distinta da quella del fallito o dei creditori, ed agisce imparzialmente non in rappresentanza o in sostituzione del fallito o dei creditori, ma per far valere, di volta in volta, e sempre nell’interesse delta giustizia, le ragioni dell’uno o degli altri o della massa attiva fallimentare (cosi già Cass. 5 aprile 1974 n. 955)>>”.

I giudici, inoltre, nel caso in questione, sottolineano il corretto operato del curatore nel soddisfare alcuni creditori prima ancora del Fisco, chiarendo appunto che “… il Curatore si deve attenere al disposto degli articoli 104, 111 e 111-bis, della Legge Fallimentare che prevedono regole ben precise ed inderogabili circa l’ordine di soddisfacimento dei crediti in base al grado dei privilegi, non essendoci risorse finanziarie sufficienti neanche per il soddisfacimento integrale del privilegio ex art. 2751-bis, 2 comma del codice civile (formato dalle competenze dei professionisti tra cui quelli incaricati dalla procedura), il debito verso l’Erario di cui alla cartella in materia – privilegiato ai sensi dell’art. 2752, 2 comma, del codice civile – non poteva essere soddisfatto in alcuna misura, pena la violazione dell’ordine dei privilegi disposto dalla legge fallimentare in quanto di grado inferiore”.

Ci si augura, dunque, che l’Amministrazione finanziaria possa finalmente recepire tali principi.

Avv. Matteo Sances
www.centrostudisances.it
www.studiolegalesances.it

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