Il sequestro va revocato se il debito col fisco si annulla

Closeup of a locked padlock
La Guardia di Finanza non può disporre il sequestro preventivo sui beni del contribuente se nel corso del processo tributario il debito col Fisco risulta annullato.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, terza Sezione Penale, che, con una recentissima pronuncia, ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato dalla Procura della Repubblica. Nel caso de quo, il rappresentante legale di una società veniva indagato per i reati di omessa presentazione della dichiarazione IVA, con conseguente evasione delle imposte sui redditi, occultamento e distruzione di scritture contabili (reati previsti dagli articoli 5 e 10 del D.lgs. 74 del 2000).
In particolare, nel corso delle indagini preliminari, la Guardia di Finanza, accertata l’assenza di conti correnti e beni della società, sottoponeva a sequestro preventivo i beni del rappresentante legale della stessa. A seguito di ciò, il Tribunale del Riesame – a cui si era rivolto l’indagato, rilevando l’intervento di una sentenza tributaria favorevole e il conseguente sgravio totale della cartella da parte dell’Agenzia delle Entrate – disponeva il dissequestro dei beni.
In conseguenza dell’accoglimento delle doglianze sollevate dalla difesa, la pubblica accusa proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, sostenendo come il sequestro fosse corretto in virtù del fatto che il procedimento penale sia autonomo rispetto a quello tributario e, pertanto, segua vicende differenti.
La Corte di Cassazione, accogliendo la tesi del contribuente, ha ritenuto infondato il ricorso della Procura affermando che “in tema di reati tributari, non è possibile disporre o mantenere il sequestro funzionale all’ablazione in caso di annullamento della cartella esattoriale da parte della Commissione Tributaria, con sentenza anche non definitiva, e di relativo procedimento di sgravio da parte dell’Amministrazione finanziaria”. (Cass. Pen., Sez. III, del 7 gennaio 2019 n. 355)
Ed invero, in forza di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen., Sez. III, del 2 luglio 2015), richiamata dalla sentenza in commento, si rinviene che, sebbene il sequestro del profitto del reato, rappresentato dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi fiscali evasi, resti inalterato qualora venga sospesa l’esecuzione della cartella, ciò non può dirsi in caso di annullamento della stessa.
L’annullamento, invero, comporta il venir meno della pretesa tributaria, stante l’intervento dello sgravio delle somme. Lo sgravio, infatti,
con cui la P.A. procede all’auto-cancellazione del proprio credito, rende inesistenti le pretese erariali, con conseguente illegittimità del sequestro in considerazione dell’inesistenza di un profitto.
Alla luce di quanto suesposto ne deriva che, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente è inevitabilmente illegittimo se risulta che la cartella esattoriale sia stata annullata, ancorché con sentenza non definitiva, e la p.a. abbia proceduto allo sgravio della stessa.
Dott.ssa Francesca Montevero
Avv. Matteo Sances
www.centrostudisances.it
www.studiolegalesances.it
Devi accedere per postare un commento.