Illegittimo il protesto se la banca incassa l’assegno

Il caso in oggetto riguarda un ex correntista che veniva protestato a causa di un assegno che risultava scoperto per mancanza di rapporto di conto corrente con l’Istituto di Credito; tutto ciò sebbene il dipendente della banca avesse provveduto ad accettare il versamento rilasciando persino una ricevuta con dicitura attestante la causale “pagamento assegno”.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.21163 del 17 settembre 2013, ha risolto la questione rimettendo l’intera vicenda alla Corte d’Appello e smentendo i primi due gradi di giudizio.
Viene chiarito, infatti, che a fronte dell’emissione di un assegno, laddove vanga versata la somma sufficiente a coprirlo, ma su un conto corrente bancario chiuso già da qualche tempo, è necessario l’intervento “informativo” della Banca.
Il dipendente dell’Istituto, infatti, chiarisce la Suprema Corte “pur a conoscenza della chiusura del conto corrente” ha “incassato la somma esplicitamente versata a copertura di un assegno”, pertanto tale condotta risulterebbe “non improntata al principio di correttezza e buona fede che deve accompagnare tutto lo svolgimento del rapporto contrattuale, compresa la fase di chiusura del conto corrente”.
Ne discende, pertanto, che la Banca avrebbe dovuto avvisare immediatamente l’ex correntista dell’impossibilità di incassare una somma a copertura di un assegno con riferimento ad un rapporto di conto corrente sottostante non più esistente.
Alla luce di ciò, pertanto, risulta concreto il danno derivante dal protesto e la responsabilità diretta dell’Istituto bancario per la palese omissione di informazioni.
Dott. Riccardo Chirivì
Avv. Matteo Sances
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