Incentivi fiscali per negoziazione assistita e arbitrato

Condizione indispensabile per maturare il credito d’imposta è l’esito positivo della procedura: la conclusione del procedimento di negoziazione assistita mediante la sottoscrizione dell’accordo o l’aver ottenuto il lodo arbitrale.
L’incentivo fiscale è a favore dei soggetti che hanno corrisposto al proprio legale compensi professionali per l’assistenza in una delle due procedure.
L’ammontare del credito d’imposta è commisurato al compenso corrisposto fino a concorrenza di € 250,00, nei limiti dello stanziamento di risorse che, per il 2016, è stato fissato in cinque milioni di euro.
Per ottenere il credito occorre compilare un modulo reperibile sul sito del Ministero della Giustizia, corredato dalla seguente documentazione: carta d’identità del richiedente; copia dell’accordo di negoziazione assistita; copia della fattura del professionista e della quietanza di pagamento.
La richiesta dovrà essere inoltrata esclusivamente in via telematica al Ministero della Giustizia entro e non oltre l’11 febbraio 2016 e l’importo del credito spettante al richiedente verrà comunicato sempre in via telematica allo stesso richiedente e all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2016.
Ricevuta la comunicazione, il credito, inserito nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo, potrà essere utilizzato in compensazione con le imposte dovute, fino alla relativa concorrenza.
L’intervento si colloca dunque lungo la direttrice di rinnovamento del sistema giustizia volta a privilegiare una risoluzione più rapida e certa delle controversie.
Giorgio Albè
di Albè & Associati Studio Legale
www.albeeassociati.it
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