Il 3 luglio 2025, l’INPS – in attesa delle nuove norme in arrivo sul tema – ha fornito importanti indicazioni riguardanti le richieste di integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di caldo eccessivo.
Queste direttive si rivolgono sia ai datori di lavoro che intendono richiedere il Trattamento Ordinario di Integrazione Salariale (CIGO), sia a coloro che possono accedere all’Assegno di Integrazione Salariale dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) o dai Fondi di Solidarietà Bilaterali.
In caso di sospensione lavorativa disposta da un’ordinanza della pubblica autorità, è possibile effettuare la richiesta utilizzando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”.
La prestazione di integrazione salariale è generalmente riconosciuta per temperature superiori a 35 °C, tenendo conto anche della temperatura “percepita”.
Per ulteriori approfondimenti consultare il messaggio 3 luglio 2025, n.2130