Interessi del fisco illegittimi: importante sentenza

 Interessi del fisco illegittimi: importante sentenza

Gli interessi applicati dal concessionario della riscossione (ex Equitalia) sulle sanzioni fiscali sono illegittimi.

A stabilirlo è la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce la quale, con una recente pronuncia – la n.2226/2019 depositata il 19.11.2019, liberamente visibile su www.studiolegalesances.it, sez. Documenti – ha annullato tutti gli interessi applicati illegittimamente dal Fisco sulle sanzioni irrogate ad un’azienda leccese (circa euro 10.000).

I giudici hanno correttamente applicato la normativa vigente in ordine agli interessi sulle sanzioni fiscali ed hanno evidenziato il passo falso dell’Amministrazione finanziaria statuendo che “il ricorrente deduce l’illegittima applicazione degli interessi di mora sulle sanzioni e sugli interessi. Il motivo è fondato.”

Come emerge dall’articolo 2, terzo comma, del D.lgs. n 472/1997, difatti, “La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi”.

I giudici hanno evidenziato, nello specifico, come tale divieto emerga palesemente anche dalla nuova formulazione dell’art. 30 D.P.R. n. 602/1973, a mente del quale “decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data di notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora (…)”

Non sussistono dubbi, pertanto, in ordine all’illegittimità della pretesa del Fisco che, agendo in tale modo, viola irrimediabilmente i diritti dei contribuenti.

Per tali motivi, è da ritenersi che la somma applicata a titolo di interessi sulle sanzioni e così richiesta dal Fisco sia da scomputarsi dal calcolo finale della pretesa tributaria.

Si segnala, inoltre, come risulti illegittima anche l’eventuale applicazione degli interessi sui contributi INPS, poiché anche in questo caso si viola la normativa vigente (art. 27 d.lgs. 46/1999).

In tema di interessi illegittimi, ulteriore arresto da evidenziarsi proviene dalla giurisprudenza della Commissione Tributaria Regionale di Lecce la quale, con altra pronuncia n.2433/2019 – depositata in data 2.09.2019, visibile su www.studiolegalesances.it , sez. Documenti – ha accolto il ricorso sollevato da una società in ordine alla scarsa trasparenza sul calcolo degli interessi applicati in cartella esattoriale.

La scarsa chiarezza in ordine alle modalità di calcolo adoperate per la quantificazione degli interessi è motivo di illegittimità della pretesa, pur se limitatamente agli interessi vantati.

Nello specifico, il giudice tributario evidenzia come “l’ente impositore nel momento in cui iscrive a ruolo un credito, lo rende esecutivo in una certa data, che non sempre coincide con la data di consegna dei carichi iscritti a ruolo, che rappresenta il termine finale per il calcolo degli interessi, così come previsto dall’art. 20 d.lgs. n. 602/73. Da ciò l’importanza della trasparenza della cartella, per quanto riguarda il calcolo degli interessi, atteso che l’assenza di tale indicazione, oltre che del tasso applicato, non consente al contribuente di verificare il preciso ammontare degli interessi liquidati e quindi di verificare la correttezza del calcolo degli stessi.”

Ammettere ciò significherebbe accentuare sempre più la posizione di disparità tra Fisco e contribuente che devono, al contrario, ispirarsi ad una leale e reciproca collaborazione.

Appare evidente, quindi, che il contribuente vanti il pieno diritto di conoscere i criteri e le modalità di calcolo adoperate per la determinazione degli interessi, dovendosi concludere, ove così non fosse, per l’illegittimità della pretesa vantata dall’ente della riscossione.

L’impostazione assunta dalla CTR, inoltre, si inserisce in una spirale di pronunce di legittimità che già precedentemente si erano orientate in questa direzione (in tal senso Cass. Civ Sez VI-V Ordinanza 3.05.2018 n. 10481 – Cass. Civ. Sez. V Ordinanza 7.09.2018 n. 21851).

In definitiva, la cartella di pagamento avente ad oggetto un debito tributario deve essere adeguatamente e sufficientemente motivata in ogni suo elemento, così da porre il contribuente nella condizione di poter verificare la correttezza degli importi intimati e del relativo calcolo degli interessi applicati, non ritenendosi sufficiente l’indicazione del solo ammontare globale degli interessi dovuti.

Ne deriva che è da ritenere nulla la cartella di pagamento che non riporta in maniera trasparente e comprensibile il calcolo degli interessi applicati.

Dott. Stefano Cazzato
Avv. Matteo Sances
www.centrostudisances.it

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.