La flat tax per i nuovi residenti: agevolazione tra mito e realtà

 La flat tax per i nuovi residenti: agevolazione tra mito e realtà

L’Italia, come del resto quasi tutti gli altri stati, tassa i propri residenti sui redditi ovunque prodotti, anche all’estero.

Per i redditi esteri impone altresì degli obblighi di “monitoraggio”, che impongono di indicare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi l’entità degli investimenti esteri suscettibili di produrre reddito.

Tale impostazione, diffusa in quasi tutti gli Stati, comporta situazioni di doppia imposizione, giacché gli stati esteri (come del resto l’Italia) sottopongono alla tassazione anche i redditi ivi realizzati dai non residenti. Sicché, esemplificando, un residente in Italia titolare di reddito di lavoro dipendente svolto in Germania si troverebbe esposto al pagamento sia dell’imposta tedesca che di quella italiana.

Per limitare la doppia tassazione, che di fatto impedirebbe la circolazione delle persone, sono previsti metodi di esenzione o di credito d’imposta sui redditi di fonte estera, non sempre raggiungendo perfettamente lo scopo.

Col primo metodo si esenta il reddito di fonte estera (come ad esempio l’Italia faceva sui redditi di lavoro dipendente sino al 2001), sicché esso viene tassato esclusivamente all’estero e non anche in Italia. È un metodo in uso, anche nei paesi a fiscalità ordinaria, come ad esempio accade in Germania limitatamente ad alcune categorie di reddito (redditi d’impresa all’estero, capital gains generati all’estero).

Col secondo metodo si “ritassa” il reddito estero, ma si detrae dall’imposta italiana quella pagata all’estero. È il metodo generalmente più diffuso, che sebbene teoricamente risolva il problema della doppia tassazione, in pratica non sempre raggiunge lo scopo per via delle inevitabili differenze interpretative tra i diversi Stati sulla natura del reddito, sulla sua maturazione e sull’elenco delle imposte accreditabili nell’altro paese.

Col nuovo provvedimento, noto come “FLAT TAX PER I NUOVI RESIDENTI”, spesso ritenuto un puro “bonus per i ricchi”, si dà sostanzialmente applicazione generalizzata del metodo dell’esenzione per i redditi di fonte estera, contro il pagamento di un importo fisso di € 100.000 annui.

Esercitando l’opzione, il neo residente viene esonerato da tassazione per i redditi di fonte estera, ma resta obbligato a pagare le imposte ordinarie sui redditi realizzati in Italia.

Si tratta dunque non di un mero “bonus”, ma della adozione di un sistema forfettario per cui la doppia imposizione naturale viene risolta non con il metodo del credito d’imposta ma con il metodo dell’esenzione.

L’aspetto critico più importante di tale metodo dal punto di vista degli interessi erariali – che peraltro costituisce anche il vantaggio per chi lo utilizzerà – è la possibilità che il reddito di fonte estera non sia affatto tassato nel paese della fonte. Possiamo ad esempio ipotizzare che il nuovo arrivato ha investimenti finanziari in un paese che non applica imposte su tali proventi. Ciò si risolve in un suo beneficio netto e non in una mera “non doppia imposizione”.

Ma anche qui occorre distinguere da paese a paese. Vi sono infatti alcuni paesi che non tassano tali proventi alla condizione che il titolare sia fiscalmente residente altrove, mentre altri non li tassano a prescindere da tale aspetto.

Ebbene, nel primo caso, che è indubbiamente il più diffuso, il beneficio estero potrebbe non essere riconosciuto, poiché la condizione di “residente italiano” dal loro punto di vista potrebbe non essere soddisfatta. Nelle Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, infatti, è frequente che la definizione di residenza fiscale sia del seguente tenore: «L’espressione residente di uno stato contraente designa ogni persona che, in base alla legge dello Stato, è assoggettata all’imposta in ragione del suo domicilio o della sua residenza. Tuttavia tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in questo Stato soltanto per il reddito proveniente da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato».

È evidente che il regime “FLAT TAX” potrebbe non soddisfare tale ultima condizione. Di conseguenza l’utilità vera (per il contribuente) o il rischio vero (per le casse erariali) sussiste solo laddove i redditi o il patrimonio siano esentati nell’altro paese a prescindere dalla condizione di residenza.

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