Premessa
La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro rappresenta uno dei pilastri fondamentali del sistema prevenzionistico nazionale. In un contesto produttivo in continua evoluzione, caratterizzato da nuove tecnologie, mutamenti organizzativi e rischi emergenti, la formazione assume un ruolo strategico e irrinunciabile.
Non si tratta più unicamente di un obbligo normativo, ma di un vero e proprio investimento, capace di incidere sulla riduzione degli infortuni, sul miglioramento dei comportamenti operativi e sul radicamento di una cultura aziendale orientata alla prevenzione.
L’articolo analizza il ruolo centrale della formazione e dell’addestramento, il quadro normativo attuale e le novità introdotte dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, fornendo un’analisi completa degli strumenti a disposizione di lavoratori e datori di lavoro.
La formazione come leva strategica della prevenzione
La formazione in materia di salute e sicurezza è uno strumento essenziale per prevenire comportamenti non sicuri e, di conseguenza, infortuni e malattie professionali.
Una formazione realmente efficace deve derivare dalla valutazione dei rischi aziendali, che rappresenta la base tecnica per definire gli interventi di miglioramento e costruire percorsi formativi mirati e coerenti con i pericoli reali presenti nei luoghi di lavoro.
La valutazione dei rischi non è solo un adempimento normativo, ma un processo critico che consente di stabilire:
- quali competenze sono necessarie per svolgere attività in sicurezza,
- quali mansioni richiedono specifici percorsi formativi,
- quali modalità didattiche risultano più efficaci,
- quali attività pratiche richiedono addestramento operativo.
Formazioni scollegate dal DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) risultano spesso inefficaci e non modificano i comportamenti.
Il Rapporto Sistema INFOR.MO 2025, basato sull’analisi di oltre 11.000 infortuni gravi e mortali, conferma che la carenza di formazione o di addestramento rappresenta uno dei principali fattori causali.
Anche la Cassazione negli ultimi anni ha sostenuto più volte che la mancata formazione è causa diretta e prevedibile di infortuni sul lavoro, stabilendo che il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio “se è provata la mancata formazione del dipendente sui rischi specifici” (Sentenza n. 15697/2025) o che l’omessa formazione è sufficiente per configurare responsabilità penale del datore anche quando concorrano altri fattori (Sentenza Cassazione 12253/2025).
Ribaltando il punto di vista, è dimostrato che le aziende che adottano un SGSL certificato (BS OHSAS 18001:2007 e successivamente UNI ISO 45001) gli infortuni diminuiscono in media del 22,6% (indice di frequenza – numero medio di infortuni ogni 1000 addetti) e del 29,2% (indice di gravità – percentuale di infortuni gravi che avvengono su un totale di infortuni) rispetto a imprese analoghe non certificate. Sebbene non riguardi solo la formazione, i SGSL includono formazione sistematica come prerequisito, rendendo il dato fortemente indicativo dell’effetto della formazione strutturata sulla riduzione degli infortuni.
La formazione dei lavoratori
Il legislatore ha progressivamente superato un approccio puramente formale, riconoscendo che la formazione deve essere:
- adeguata,
- specifica,
- aggiornata,
- coerente con i rischi reali della mansione. La formazione svolge un ruolo critico per:
- prevenire comportamenti non sicuri,
- ridurre la probabilità di incidenti,
- aumentare la consapevolezza dei pericoli,
- migliorare la gestione delle emergenze.
L’addestramento: trasformare la teoria in pratica
Accanto alla formazione teorica, l’addestramento costituisce la componente pratica indispensabile per modificare comportamenti e routine operative.
È particolarmente importante per:
- uso corretto di attrezzature, macchine e impianti,
- applicazione di procedure di sicurezza,
- utilizzo appropriato dei DPI,
- prevenzione degli errori esecutivi, che sono una delle cause più frequenti di infortunio. L’addestramento deve essere sempre coerente con quanto emerge dal DVR e può includere:
- prove pratiche,
- simulazioni,
- esercizi applicativi,
- affiancamento operativo con personale esperto.
Una forza lavoro correttamente addestrata contribuisce alla costruzione di una cultura aziendale fondata sulla consapevolezza e sulla responsabilità.
Il ruolo del datore di lavoro nella formazione
Sebbene sia essenziale formare i lavoratori, il datore di lavoro (DL) gioca un ruolo decisivo nell’impostazione e nel funzionamento dell’intero sistema di prevenzione.
Oggi il legislatore sottolinea con forza che anche i datori di lavoro devono possedere competenze adeguate a organizzare e gestire efficacemente la sicurezza aziendale.
Le recenti riforme normative hanno infatti reso la formazione del datore di lavoro obbligatoria e strutturata, superando una concezione puramente formale della prevenzione e orientandola verso un modello più sostanziale, continuo e responsabilizzante.
Il datore di lavoro, infatti, è il soggetto che:
- organizza e gestisce il sistema di sicurezza,
- effettua la valutazione dei rischi,
- nomina e coordina le figure della prevenzione,
- assicura la formazione dei lavoratori,
- verifica l’efficacia degli interventi formativi.
Per svolgere correttamente questi compiti, la formazione del datore di lavoro deve anch’essa essere calibrata sulla valutazione dei rischi aziendali.
Un datore di lavoro non adeguatamente formato difficilmente sarà in grado di:
- individuare i rischi da gestire,
- valutare la qualità della formazione erogata,
- monitorare i comportamenti operativi,
- indirizzare correttamente le misure di prevenzione.
La normativa richiede pertanto che il datore di lavoro non solo garantisca, ma anche verifichi l’efficacia della formazione, attraverso osservazioni, indicatori di performance, analisi di incidenti e quasi incidenti, questionari e monitoraggi periodici.
L’ Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025 rafforza proprio questa esigenza, definendo una struttura formativa chiara, minima e obbligatoria.
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025
È l’accordo “unico” che accorpa, rivede e sostituisce i precedenti Accordi Stato Regioni del 21/12/2011 (lavoratori, preposti, dirigenti e DL Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione), 22/02/2012 (attrezzature) e 07/07/2016 (RSPP/ASPP), aggiornando anche l’Allegato XIV (coordinatori cantieri). Definisce durata, contenuti minimi, modalità di erogazione, verifica finale e aggiornamento per tutti i percorsi formativi ex art. 37 D.lgs. 81/2008 e collegati.
Oltre a definire uno specifico corso per datori di lavoro e un corso per coloro che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ai sensi dell’art. 2 del d.p.r. 177/2011, l’accordo prescrive per tutti i percorsi formativi:
- una verifica finale di apprendimento obbligatoria anche per gli aggiornamenti,
- una valutazione dell’efficacia durante lo svolgimento della prestazione di lavoro a carico del datore di lavoro (monitoraggio applicazione competenze),
- la tracciabilità/documentazione: p. es. regolamentazione del fascicolo del corso, attestato unico nazionale rilasciato al termine di ogni corso di formazione o aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, valido su tutto il territorio nazionale,
- E learning/videoconferenza regolati con requisiti tecnici e di controllo presenze,
- uniformazione dei requisiti dei soggetti formatori (istituzionali, accreditati, altri soggetti qualificati).
Formazione obbligatoria per tutti i Datori di Lavoro
La novità assoluta dell’Accordo è che tutti i Datori di Lavoro devono frequentare un corso base di 16 ore, indipendentemente dal fatto che svolgano o meno i compiti di RSPP. È previsto inoltre un modulo aggiuntivo di 6 ore per le imprese affidatarie in cantieri temporanei e mobili (“modulo cantieri”). La verifica finale è obbligatoria; è previsto un aggiornamento quinquennale minimo 6 ore.
I DL devono concludere il corso entro il 24 maggio 2027 (due anni dalla pubblicazione dell’Accordo). I corsi DL già erogati prima del 24/05/2025 e conformi ai contenuti del nuovo Accordo sono riconosciuti; l’aggiornamento decorre dalla data dell’attestato.
Datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del SPP (DL SPP, art. 34)
Resta un percorso specifico integrativo rispetto al corso base DL: modulo comune e moduli tecnico settoriali con aggiornamento quinquennale (minimo 8 ore), coerente con l’assetto unificato.
Obblighi organizzativi in capo al DL (anche come soggetto formatore)
Il datore di lavoro può organizzare direttamente la formazione dei propri lavoratori (art. 37, c.2). In tal caso, riveste il ruolo di soggetto formatore, assumendo tutti gli adempimenti previsti (registro presenze, attestati, verifica finale).
Il DL che svolge direttamente i compiti del SPP (art. 34) può svolgere anche funzione di docente, ma solo per i propri lavoratori.
Il DL ha l’obbligo della valutazione dell’efficacia della formazione, deve verificare cioè che la formazione sia efficace attraverso:
- osservazioni dei comportamenti operativi,
- analisi di infortuni e quasi incidenti,
- questionari di autovalutazione,
- monitoraggio periodico.
Conclusioni
L’ Accordo Stato-Regioni del 2025 consolida un modello formativo più coerente e verificabile, che riconduce la formazione al ruolo centrale all’interno del sistema prevenzionistico.
Integrare formazione, valutazione dei rischi e addestramento pratico significa trasformare la sicurezza da mero obbligo normativo a un percorso di miglioramento continuo.
Le evidenze mostrano che percorsi formativi efficaci:
- riducono realmente gli infortuni,
- migliorano i comportamenti operativi,
- rafforzano la cultura della sicurezza,
- rendono più efficace il ruolo del datore di lavoro.
Bibliografia
- INAIL 2025, Sistema INFOR.MO 2025, Rapporto Inail – Regioni sulle cause degli infortuni mortali e gravi
- INAIL, ACCREDIA, L’efficacia delle certificazioni accreditate per i sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro
- Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008. Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025.
- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ingegneri specializzati nel campo della salute e sicurezza sul lavoro. Da più di 25 anni lavorano presso la Consulenza Tecnica Salute e Sicurezza dell’INAIL.
