La nullità e la decadenza di un marchio può essere ora richiesta direttamente all’UIBM

 La nullità e la decadenza di un marchio può essere ora richiesta direttamente all’UIBM

Dal 29 dicembre 2022, con l’entrata in vigore del decreto ministeriale 19 luglio 2022, n. 180 che modifica il decreto di attuazione del codice della proprietà industriale, sarà possibile richiedere l’accertamento della nullità e/o della decadenza di un marchio registrato presentando l’istanza direttamente all’Ufficio italiano brevetti e marchi.

Tale procedura permetterà ai soggetti legittimati, ovverosia “qualunque interessato” (nei casi si intenda chiedere l’accertamento della decadenza o della nullità assoluta di un marchio, come ad esempio per marchi privi di capacità distintiva o depositati in mala fede) o il titolare di un diritto di privativa anteriore (nei casi si intenda chiedere l’accertamento della nullità relativa, come ad esempio per marchi confondibili con altri precedenti o comunque depositati in violazione di diritti altrui), di adire direttamente l’Ufficio per ottenere tali pronunce con tempi e costi ridotti rispetto a quelli che comporterebbe, come necessario in passato, l’istaurazione di un giudizio di fronte al tribunale competente.

L’istanza potrà essere presentata, oltre che dall’avente diritto, anche da un suo rappresentante ma potrà avere ad oggetto un solo marchio; l’Ufficio provvederà ad esaminare la ricevibilità e l’ammissibilità della richiesta solo dopo aver verificato l’avvenuto pagamento del diritto di deposito (euro 500,00), che andrà versato contestualmente alla richiesta (o con una mora entro i successivi due mesi, decorsi i quali l’istanza sarà considerata ritirata).

L’Ufficio avrà 24 mesi dalla data del deposito dell’istanza per emettere la propria decisione; tale termine potrà tuttavia subire delle proroghe qualora intervengano dei periodi di sospensione, che potrà essere richiesta nei diversi casi previsti dalla legge (per un elenco esaustivo si veda l’art. 63-octies del decreto in esame). Viene in particolare concessa la possibilità alle parti di richiedere congiuntamente la sospensione (fino a un massimo di 12 mesi) per raggiungere un accordo di conciliazione.

Stante il necessario coordinamento di questa nuova procedura con i giudizi e i procedimenti attualmente pendenti dinanzi ad autorità nazionali e non solo, l’introduzione di questa possibilità renderà senz’altro più rapida, e meno costosa, la soluzione di numerose controversie.

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